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Sentenza

Sentenza n. 1835/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio del 10 febbraio 2026 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, fondato sul precedente ammonimento del Questore per condotte di violenza domestica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 14 febbraio 2026, deducendo: A) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, lesione della partecipazione procedimentale e difetto di istruttoria; B) insussistenza attuale dei presupposti della misura preventiva e violazione del principio di attualità del giudizio di pericolosità; C) violazione di proporzionalità, ragionevolezza e attualità del giudizio di pericolosità rispetto al divieto ex art. 39 T.U.L.P.S.; D) contraddittorietà rispetto alla valutazione dell’amministrazione militare di appartenenza. Il divieto era stato motivato richiamando l’ammonimento orale del Questore del 22 maggio 2024 per condotte di violenza domestica e qualificandolo come presupposto oggettivo e vincolante. In corso di giudizio, il Questore ha revocato l’ammonimento il 4 giugno 2026, dopo l’archiviazione del procedimento penale e la remissione di querela accompagnata dalla dichiarazione della persona offesa di aver formulato accuse non veritiere. La Prefettura ha quindi revocato il divieto con provvedimento del 13 agosto 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la revoca prefettizia del divieto ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Non ha deciso nel merito i singoli motivi di illegittimità. Ha rilevato che la nuova determinazione amministrativa, adottata dopo il riesame conseguente alla fase cautelare e fondata sulla sopravvenuta revoca dell’ammonimento, ha fatto venir meno il provvedimento interdittivo. Quanto alle spese, le ha compensate: l’ammonimento per condotte di violenza domestica era astrattamente idoneo a giustificare il divieto prefettizio, anche in considerazione dell’art. 8, comma 2, d.l. 11/2009, e la Prefettura ha revocato il divieto quando è venuto meno il presupposto originario. La domanda cautelare era stata in precedenza accolta limitatamente all’ordine di riesame; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    che, pertanto, in conformità a quanto domandato dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rimuove l’atto contestato e soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto.

  • art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11

    che l’emissione dell’ammonimento per condotte di violenza domestica appare idonea a giustificare l’adozione del divieto prefettizio ex art. 39 del T.U.L.P.S., dato che lo stesso art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 – nel disporre che “il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni” – attribuisce a quella misura preventiva l’idoneità a sottrarre l’uso (e quindi anche il possesso) delle armi all’ammonito;

    L’ammonimento per condotte di violenza domestica è idoneo a fondare l’adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni, compreso il divieto di detenzione, finché permane il presupposto preventivo.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando una nuova determinazione amministrativa, espressione di autonoma volontà di provvedere e non meramente esecutiva della misura cautelare, modifica l’assetto del rapporto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • L’ammonimento del questore per condotte di violenza domestica può costituire presupposto idoneo per l’adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni, incluso il divieto di detenzione; se l’ammonimento è successivamente revocato e vengono meno le condizioni originarie, l’amministrazione può revocare il conseguente divieto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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