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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28538/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, della determinazione comunale n. 510/2016 relativa all'accesso al fondo Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione di demolizioni disposte in esecuzione della sentenza penale del 17/1/2007. Masiello deduceva violazione di legge, contraddittorietà e travisamento degli atti sostenendo che fosse in corso un'esecuzione e che l'ordinanza fosse priva di sottoscrizione valida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il provvedimento contestato è di natura amministrativa e che, dopo la pronuncia del TAR di inammissibilità per difetto di giurisdizione, la ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione al Consiglio di Stato oppure un incidente di esecuzione in sede penale ai sensi dell'art. 665 e ss. cod. proc. pen. L'istanza presentata come 'riassunzione' non costituiva un valido incidente di esecuzione perché mirava all'annullamento del provvedimento amministrativo e non alla regolazione dell'esecuzione penale. Quanto alla sottoscrizione, la Corte ha ricordato che è causa di nullità solo la totale assenza della firma e non la sua illeggibilità quando l'identità del giudice sia desumibile da altri atti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 665 e ss. cod. proc. pen.

    Individua lo strumento dell'incidente di esecuzione in sede penale per questioni attinenti all'esecuzione dell'ordine derivante da sentenza penale; la Corte ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare tale rimedio, e non la via amministrativa, una volta riconosciuta la devoluzione della materia all'autorità giudiziaria ordinaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del pagamento di spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per imporre alla ricorrente il pagamento di euro 3.000,00, pur rilevando l'assenza di elementi che consentano di ritenere la proposizione del ricorso dolosa o colposa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso; la Corte ha rilevato che, benché non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciò non elide l'applicazione dell'art. 616 per l'onere pecuniario stabilito.

Massime di principio

  • Se la questione riguarda l'esecuzione di una sentenza penale (modalità di esecuzione dell'ordine successivo a condanna), la controversia può rientrare nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: in tal caso il rimedio corretto è l'incidente di esecuzione in sede penale (art. 665 ss. c.p.p.) o, se del caso, l'impugnazione al Consiglio di Stato quando il TAR dichiari la propria incompetenza.
  • La semplice 'riassunzione' o reiterazione in sede amministrativa delle medesime richieste già respinte per difetto di giurisdizione non sostituisce né vale come valido incidente di esecuzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
  • La mancanza materiale della sottoscrizione rende il provvedimento nullo; la mera illeggibilità o un segno informe non costituiscono di per sé causa di nullità se l'identità dell'organo emittente è comunque desumibile da altri atti o dal verbale.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa nella scelta del rimedio non esclude automaticamente tale conseguenza.
  • Prima di proporre ricorsi, verificare con attenzione l'esistenza di un titolo esecutivo di natura giurisdizionale e la corretta giurisdizione competente (giudice amministrativo vs giudice ordinario); scegliere il rimedio processuale adeguato evita inammissibilità e sanzioni economiche.

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