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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Bari, Sezione 1

per l'’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2024, notificata il 28 dicembre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso ol medesimo Tribunale in data 29 aprile 2025 con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202500658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, notificata e divenuta irrevocabile. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'ordine di integrale esecuzione e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato e di pagare tutte le somme indicate nella sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione del comportamento esecutivo tenuto dall'Amministrazione in procedimenti analoghi e del fatto che i ritardi risultavano riconducibili a carenze di organico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta non applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l'accertata mancata integrale esecuzione legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata all'eventualità che l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, senza che debba essere disposta immediatamente quando sia ancora possibile l'esecuzione spontanea.
  • La fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando le concrete modalità dell'azione amministrativa evidenzino ritardi riconducibili a carenze organizzative e non rendano necessaria una misura coercitiva ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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