Ordinanza n. 671/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, limitatamente al Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della connessa sub-procedura di verifica di anomalia dell’offerta del controinteressato RTI per il Lotto 1; - della stessa proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e dei provvedimenti e/o verbali ivi richiamati recanti la verifica requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica dell’aggiudicatario RTI, per il Lotto 1; - della stessa proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della decisione ivi contenuta volta ad accettare il chiesto oscuramento parziale degli atti di gara del controinteressata RTI, per il Lotto 1; nonché, anche ai sensi degli articoli 116 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’accesso agli atti di gara e in particolare: a tutti gli atti che compongono la procedura di verifica di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario per il Lotto 1, richiamati nella proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, ivi incluse le richieste di chiarimenti e le controdeduzioni e la documentazione tutta prodotta dal RTI aggiudicatario, come richiamate nella medesima proposta; al verbale di gara, di numero e data sconosciuti, di apertura delle offerte e verifica dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica del RTI aggiudicatario per il Lotto 1, ivi comprese le certificazioni DURC/Agenzia Entrate/BDNA presso ANAC acquisiti dalla Stazione appaltante nel suddetto sub-procedimento di verifica; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 1, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi; quanto al ricorso incidentale presentato dalla Europolice s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta della Security Service per il Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta della Security Service per il Lotto 1; - dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato in graduatoria l’offerta della Security Service, per il Lotto 1; - di tutti gli atti istruttori, nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta di Security Service, per il Lotto 1; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2025 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui aggiudica al RTI controinteressato il Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della connessa sub-procedura di verifica di anomalia dell’offerta del controinteressato RTI per il Lotto 1, condotta dal RUP a mezzo di provvedimenti ivi citati e mai trasmessi alla ricorrente; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e dei provvedimenti e/o verbali ivi richiamati, recanti la verifica requisiti d’idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica dell’aggiudicatario RTI, per il Lotto 1; - del verbale del RUP prot. n. 0371030 del 24 luglio 2025, trasmesso alla ricorrente in data 19 novembre 2025 all’esito dell’accesso agli atti e di seguito ritrasmesso in data 24 novembre 2025, recante la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario RTI, unitamente a tutti gli atti istruttori ivi indicati; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 1, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 febbraio 2026 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali prot. n. 611 del 10 febbraio 2026, avente a oggetto “Proc. n. 4038/AP/2025 aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania. Lotto 1 - CIG: B5733D4651 - Cambio appalto”; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 16 dicembre 2025; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 1, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi; quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 23 febbraio 2026 per l’annullamento: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta della Security Service per il Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta della Security Service per il Lotto 1; - dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato in graduatoria l’offerta della Security Service, per il Lotto 1; - di tutti gli atti istruttori, nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta di Security Service, per il Lotto 1; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara regionale per l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, reception e custodia, nonché successiva nota sul cambio appalto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 disposta in favore di un RTI, contestando la verifica di anomalia dell'offerta, la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e l'oscuramento parziale degli atti di gara, chiedendo anche l'accesso documentale, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro l'ammissione e la valutazione dell'offerta della ricorrente. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il verbale di verifica di congruità dell'offerta dell'aggiudicatario e, successivamente, la nota regionale che invitava le imprese coinvolte ad attivare le procedure per il cambio appalto secondo il CCNL di settore, reiterando la domanda cautelare. La ricorrente aveva già rinunciato alla precedente istanza cautelare in vista della prossima fissazione del merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha considerato che il rito abbreviato ex art. 119, comma 3, c.p.a. consente la fissazione ravvicinata del merito quando ricorrono fumus e pregiudizio grave e irreparabile, ma che, nel caso concreto, l'udienza pubblica di merito era già fissata al 1° luglio 2026. Poiché l'affidamento ha durata triennale, la ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, potrebbe ancora conseguire il subentro. Non è stato quindi ravvisato un danno grave e irreparabile; i pregiudizi prospettati sono stati ritenuti suscettibili di risarcimento, ove ne ricorrano i presupposti. È stata confermata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 1° luglio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 119, comma 3, c.p.a.
“il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare … se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza … In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito”
Il rito abbreviato consente una fissazione ravvicinata del merito in presenza congiunta di profili di fondatezza e di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il presupposto del danno cautelare non è stato ravvisato.
artt. 116 e seguenti c.p.a.
Norme richiamate per la domanda di accesso agli atti di gara; la relativa istanza era già stata oggetto di un precedente provvedimento cautelare, impugnato in appello.
artt. 121 e seguenti c.p.a.
Norme richiamate per la domanda di annullamento o declaratoria di inefficacia del contratto e per il subentro; non sono state decise nel merito con la presente ordinanza.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile; non è sufficiente un danno meramente economico o comunque suscettibile di integrale ristoro risarcitorio.
- In una gara pubblica di durata pluriennale, la possibilità concreta di conseguire il subentro all'esito favorevole del giudizio di merito può escludere l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione immediata dell'affidamento.
- Quando il merito è già fissato a breve e l'eventuale accoglimento consentirebbe ancora il subentro, il giudice può respingere la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure di gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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