Sentenza n. 1687/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento - della determina n. -OMISSIS- Imp. di Prot. dell’-OMISSIS-, notificata il 22 dicembre 2025, emessa dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” - SM - Ufficio Personale - a firma del Comandante, Gen. B. -OMISSIS-, che “non accoglie” il trasferimento richiesto dal Mar. Ca. -OMISSIS- al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Venezia, quale Comandante; - della Circolare n. 207/426-12-1977 del 1° agosto 2022 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dell’allegato elenco dei posti di impiego attribuibili ai militari “inidonei permanentemente al servizio d’Istituto in modo parziale” ai sensi del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento all’incarico di Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Venezia, fondato sulla circolare interna relativa alle posizioni attribuibili al personale permanentemente parzialmente inidoneo al servizio d’istituto, nonché la circolare presupposta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già dichiarato dalla Commissione Medica Ospedaliera Interforze permanentemente parzialmente inidoneo al servizio d’istituto e reimpiegabile ai sensi del d.P.R. 738/1981, ha impugnato il diniego opposto alla domanda di trasferimento presso il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Venezia con incarico di Comandante, oltre alla circolare interna che non includeva tale posizione tra quelle attribuibili al personale parzialmente inidoneo. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione e carenza di istruttoria, lamentando che il diniego si fosse limitato a richiamare il motivo ostativo già indicato nel preavviso senza esaminare le deduzioni, la documentazione, le mansioni già svolte, la compatibilità sanitaria dell’incarico e le esigenze organizzative del reparto. Ha dedotto, inoltre, violazione del d.P.R. 738/1981 e degli artt. 3 e 51 Cost., sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura consultiva e acquisire una valutazione medico-legale sulla concreta compatibilità dell’incarico. Ha censurato il ricorso alla circolare in luogo della disciplina primaria, prospettando violazione del principio gerarchico delle fonti, disparità di trattamento, contraddittorietà e illogicità, anche in ragione delle mansioni di comando e gestionali precedentemente svolte e dell’assegnazione di incarichi equivalenti ad altri militari. Infine, ha sostenuto l’illegittimità derivata e autonoma della circolare per contrasto con il d.P.R. 738/1981 e con i principi di uguaglianza, imparzialità e valorizzazione delle residue capacità lavorative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi. Ha chiarito che il d.P.R. 738/1981 tutela la permanenza in servizio del personale con invalidità dipendente da causa di servizio e valorizza le residue capacità lavorative mediante l’assegnazione a servizi compatibili con le limitazioni fisiche, tenendo conto anche delle esigenze organizzative. La Commissione consultiva prevista dagli artt. 3 e 4 del decreto svolge una funzione tecnico-amministrativa esclusivamente consultiva: il suo parere riguarda l’individuazione delle tipologie di servizi d’istituto compatibili con l’invalidità, non la scelta della specifica sede o del concreto incarico individuale, che resta rimessa all’autorità competente. La circolare dell’Arma è stata ritenuta diretta applicazione della disciplina primaria, poiché individua posizioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa e con la qualifica posseduta. Le valutazioni discrezionali dell’amministrazione nella selezione delle posizioni non sono risultate illogiche o irragionevoli e non sono state contestate con censure circostanziate. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata l’istruttoria, risultando dagli atti la disamina della domanda e l’applicazione delle norme interne; il coinvolgimento della Commissione consultiva era avvenuto a monte, nell’individuazione delle posizioni attribuibili al personale parzialmente inidoneo. Quanto alla procedura per incarichi non previsti, essa presuppone un’istanza motivata da esigenze di assistenza e cura ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 738/1981, presupposto non allegato dal ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
d.P.R. 738/1981
“E’ SI’ reimpiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81 e della legge 68/99”
Disciplina l’utilizzazione del personale delle forze di polizia con invalidità dipendente da causa di servizio, salvaguardandone il rapporto d’impiego e imponendo l’assegnazione a servizi compatibili con le residue capacità lavorative, nel contemperamento con le esigenze organizzative.
art. 1 d.P.R. 738/1981
La destinazione del personale parzialmente invalido deve salvaguardare, nei limiti del possibile, il ruolo derivante dalla qualifica posseduta.
art. 3 d.P.R. 738/1981
L’autorità competente determina la destinazione del dipendente previo parere della Commissione, ma tale parere non attribuisce alla Commissione il potere di decidere lo specifico incarico individuale.
art. 4 d.P.R. 738/1981
“esprime il proprio parere in ordine ai servizi d’istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato”
La Commissione consultiva si pronuncia sulle tipologie di servizi compatibili con le limitazioni funzionali, non sulla concreta sede o posizione del singolo dipendente.
art. 8 d.P.R. 738/1981
Costituisce il fondamento della procedura per l’impiego in incarichi non previsti, attivabile in presenza di accertate esigenze di assistenza e cura.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato alla luce dell’istruttoria svolta e del richiamo alla disciplina interna applicabile.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha individuato il motivo ostativo fondato sulla mancata inclusione dell’incarico richiesto tra quelli attribuibili al personale parzialmente inidoneo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudizio cautelare è stato definito con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure di uguaglianza e non discriminazione, ma ritenuto non violato.
art. 51 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione all’accesso e alla progressione negli incarichi pubblici, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
art. 1 preleggi
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina primaria sulle circolari; il TAR ha escluso il contrasto della circolare con il d.P.R. 738/1981.
Massime di principio
- Nel sistema del d.P.R. 738/1981, la Commissione consultiva esprime un parere tecnico-amministrativo sulle tipologie di servizi d’istituto compatibili con le limitazioni del personale parzialmente invalido; il parere non è vincolante e non riguarda la scelta della specifica sede o del concreto incarico individuale.
- La decisione sulla concreta destinazione del militare parzialmente inidoneo resta attribuita all’autorità competente dell’amministrazione di appartenenza, che deve bilanciare la compatibilità con le condizioni di salute, la qualifica posseduta e le esigenze organizzative del servizio.
- Una circolare interna che individua le posizioni attribuibili al personale permanentemente parzialmente inidoneo non contrasta con il d.P.R. 738/1981 quando costituisce attuazione organizzativa dei criteri legali di compatibilità delle mansioni e di valorizzazione delle residue capacità lavorative.
- La procedura per l’impiego in incarichi non inclusi nell’elenco ordinario delle posizioni attribuibili al personale parzialmente inidoneo presuppone la specifica ricorrenza di esigenze di assistenza e cura, non essendo sufficiente una generica domanda di trasferimento motivata da aspirazioni professionali o da esigenze organizzative del reparto.
- Le valutazioni discrezionali dell’amministrazione militare nella selezione delle posizioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità, irragionevolezza o altri vizi manifesti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
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