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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14868/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Due soggetti avevano proposto querela di falso contro le relate di notifica postale relative a due avvisi di accertamento, limitatamente alla parte in cui attestavano l'assenza dei notificandi presso la loro abitazione al momento della notifica. Il Tribunale aveva rigettato la querela; la Corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo, in sostanza, irrilevante o comunque non decisiva la prova testimoniale richiesta per dimostrare che, nel periodo considerato, i ricorrenti abitavano effettivamente nell'immobile indicato, che vi era personale stabilmente presente, che la corrispondenza veniva ritirata e che l'accesso era normalmente aperto a persone che vi si recavano. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme processuali in tema di motivazione, ammissione e valutazione della prova, riparto dell'onere probatorio e diritto di difesa, sostenendo che il diniego di ammissione della prova testimoniale aveva inciso su un punto decisivo della controversia, perché quelle circostanze, se provate, avrebbero reso incompatibili le attestazioni contenute nelle relate di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il capitolato di prova testimoniale, soprattutto nei capitoli relativi alla presenza continuativa dei ricorrenti e del personale addetto nella casa, nonché al ritiro della corrispondenza e all'accesso di terzi, fosse idoneo, se provato, a scardinare la base fattuale della decisione impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per insufficienza o mancanza di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 187, comma 7, c.p.c.

    richiamato in relazione al regime delle prove e della decisione

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato come norma sulla querela di falso

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato sulla prova testimoniale e sulla sua ammissione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione e al procedimento probatorio

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione del materiale probatorio

  • art. 24, comma 2, Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa e della possibilità di articolare prove pertinenti

  • art. 111, comma 1, Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo

  • art. 6, par. 3, lett. d), CEDU

    richiamato a fondamento del diritto alla prova e al contraddittorio nel processo

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale è deducibile in cassazione solo quando la prova non ammessa sia, in concreto, idonea a dimostrare circostanze tali da travolgere con certezza la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il giudice di merito non può respingere l'istanza istruttoria con una valutazione astratta di irrilevanza se i capitoli di prova, letti nel loro complesso, sono potenzialmente capaci di smentire il fatto decisivo posto a base della decisione.
  • Nelle controversie sulla falsità di una relata di notificazione, la prova testimoniale può essere decisiva se mira a dimostrare fatti incompatibili con l'attestazione del notificante, come la presenza continuativa dei destinatari o di persone stabilmente presenti nell'abitazione e la ricezione della corrispondenza.
  • Ai fini dell'ammissibilità della censura in cassazione, non occorre che la prova omessa sia già dimostrativa in sé della falsità, ma che sia logicamente idonea, se assunta, a porre nel nulla le risultanze probatorie utilizzate dal giudice di merito.
  • Quando la prova richiesta investe circostanze concrete e specifiche potenzialmente decisive, il suo mancato esame determina un vizio di motivazione solo se impedisce al giudice di verificare un punto centrale della controversia e non una mera circostanza accessoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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