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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48687/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/2/2022 che ha ritenuto la sussistenza del vincolo di continuazione tra più fatti di reato e, conseguentemente, ha respinto la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (pena complessiva rideterminata in anni 1 e mesi 3). Il ricorrente deduceva che la causa ostativa derivante da una precedente decisione non poteva sussistere poiché la pena relativa a quella precedente era stata oggetto di indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il precedente di Sez. I, n. 30080 del 08/10/2020 (rv 2797941) secondo cui una precedente condanna, anche se la pena è stata interamente condonata per indulto, fa comunque ostacolo alla concessione della sospensione condizionale qualora la pena cumulata superi il limite consentito per il beneficio. Pertanto il giudice dell'esecuzione, pur avendo la facoltà di concedere la sospensione, deve rispettare i limiti di legge sia in fase di cognizione sia in fase esecutiva. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. I, n. 30080 del 08/10/2020, rv 2797941

    Sez. I, n. 30080 del 08/10/2020, rv 2797941

    Principio secondo cui una precedente condanna, anche se la pena è stata interamente condonata dall'indulto, ostacola la concessione della sospensione condizionale della pena se la pena complessiva, cumulata con la precedente, supera il limite di concedibilità del beneficio

Massime di principio

  • L'indulto che ha condonato la pena non elimina automaticamente la rilevanza della precedente condanna ai fini del calcolo dei limiti per la sospensione condizionale: la pena 'esiste' ai fini del cumulo
  • Il giudice dell'esecuzione può comunque concedere la sospensione condizionale, ma deve verificare che la pena cumulata rientri nei limiti di legge stabiliti per il beneficio
  • In presenza di più procedimenti con riconoscimento di continuazione, occorre sempre calcolare la pena complessiva e confrontarla con il limite massimo per la sospensione condizionale
  • Per ottenere la sospensione quando esiste un precedente condono per indulto, il ricorrente deve dimostrare che, dopo ogni operazione di cumulo e rideterminazione, la pena complessiva resta entro i limiti di concedibilità
  • Se si contesta l'esistenza della continuazione, la strada corretta è proporre argomentazioni e prove specifiche sulla non sussistenza del vincolo continuativo, perché l'ostatività può scaturire dal superamento dei limiti di cumulo

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