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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 2506 - Comm. Trib. Prov. Milano

Principio di alternatività tra IVA e Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Polizza fidejussoria soggetta ad IVA - Registrazione in misura fissa e non proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. In particolare, si discuteva se un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme derivanti da una polizza fidejussoria soggetta a IVA dovesse essere registrato con imposta proporzionale oppure con imposta fissa. È stato considerato rilevante il fatto che, in caso di surroga del fideiussore nel diritto del creditore principale e di esercizio dell'azione di rivalsa, l'obbligazione resta identica nella propria natura giuridica e tributaria.

La decisione

La controversia è stata risolta nel senso dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non scontano, infatti, l'imposta di registro proporzionale. La medesima disciplina applicabile all'obbligazione principale, ossia la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8, nota II, della parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, si estende all'obbligazione garantita e all'azione di rivalsa esercitata dal fideiussore surrogato.

Norme richiamate

  • Art. 8, nota II, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    Gli atti giudiziari che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l'operazione o la prestazione sottostante è soggetta a IVA, non deve essere applicata anche l'imposta di registro in misura proporzionale sul medesimo presupposto economico, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

  • D.P.R. 131/1986

    Il decreto disciplina l'imposta di registro e, nel caso esaminato, conduce all'applicazione dell'imposta fissa agli atti giudiziari collegati a prestazioni soggette a IVA.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo ordina il pagamento di somme derivanti da una prestazione soggetta a IVA, la relativa registrazione deve normalmente avvenire con imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
  • La surroga del fideiussore non modifica, ai fini tributari, la natura dell'obbligazione originaria: se il credito principale è collegato a un'operazione soggetta a IVA, la stessa qualificazione può rilevare anche per l'azione di rivalsa del garante.
  • Per determinare l'imposta di registro applicabile occorre guardare alla natura sostanziale dell'obbligazione e dell'operazione sottostante, non soltanto al soggetto che agisce giudizialmente o alla forma dell'atto.
  • Il principio di alternatività mira a evitare una duplicazione impositiva tra IVA e imposta di registro proporzionale; tuttavia, la concreta applicazione richiede di verificare la soggezione effettiva dell'operazione all'IVA e l'eventuale presenza di disposizioni speciali.

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