Cassazione Penale, Sentenza n. 46038/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto che ha respinto il reclamo contro la proroga del regime differenziato ai sensi dell'art.41-bis ordinamento penitenziario (proroga disposta il 9 novembre 2023). Il ricorrente denunciava: applicazione errata delle norme costituzionali e convenzionali (art.3 CEDU, art.27 Cost.), presunzione di pericolosita' basata sul titolo di reato (art.416-bis c.p.), mancata valutazione aggiornata e individualizzata della pericolosita' e della condotta carceraria, riproposizione delle motivazioni precedenti senza nuovo esame, omissione di considerare indicatori positivi (riconoscimento dell'antigiuridicita' delle condotte, progressi trattamentali, elementi favorevoli alla liberazione anticipata), e violazione dell'art.125 cod.proc.pen. in relazione al diritto di difesa.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza di mera apparenza di motivazione. Ha ritenuto il provvedimento impugnato carente di un percorso argomentativo effettivo e congruo: mancava una valutazione concreta dell'incidenza del decorso del tempo su posizioni associative pregresse non accertate in termini di ruolo di vertice; la nozione di 'sovraordinazione' era meramente assertiva e non motivata; non era stata analizzata l'attivita' esterna del gruppo di riferimento; non risultava valutato in concreto il percorso trattamentale e gli elementi positivi addotti dalla difesa. Per queste ragioni la decisione e' stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame. Sentenza di cassazione resa in data 11/10/2024.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
La proroga del regime differenziato deve essere motivata con valutazione autonoma e congrua circa la permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza; la motivazione deve riferirsi agli indicatori logici, anche indicati nel comma 2-bis, e ponderare elementi originari e sopravvenuti; non sono ammessi motivi stereotipati o apparenti.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte europea ha ritenuto compatibile il regime 41-bis con l'art.3 se la sua applicazione e la proroga sono adeguatamente giustificate e proporzionate rispetto alla durata e alle circostanze; il controllo giurisdizionale deve valutare la giustificazione della estensione delle restrizioni.
art. 27 Costituzione
Richiama il divieto di presunzioni legali assolute circa la pericolosita'; la misura detentiva non puo' fondarsi su una presunzione perpetua di pericolosita' legata al titolo di reato senza valutazione individuale e attuale.
art. 125 Codice di procedura penale
Il giudice e' tenuto a motivare in modo adeguato anche in ordine all'infondatezza o irrilevanza degli argomenti difensivi; l'omissione di considerare circostanze potenzialmente decisive rilevate dalla difesa integra carenza motivazionale.
art. 4-bis ordinamento penitenziario (riferimento alla novellazione)
La riforma del sistema delle presunzioni ha incidenza sulla valutazione della prevedibilita' delle condotte necessarie per evitare la proroga; tuttavia la Corte richiama l'obbligo di motivazione individuale e attuale.
Corte EDU, sentenza Provenzano v. Italy (25/09/2018)
La Corte EDU ha stabilito che il regime 41-bis puo' essere compatibile con l'art.3 CEDU se l'imposizione e le proroghe sono giustificate dalle circostanze del caso e dalla necessita' di separare il detenuto dalle reti criminali; la durata va valutata alla luce delle circostanze specifiche.
Massime di principio
- Ogni provvedimento di applicazione o proroga del 41-bis deve contenere una motivazione autonoma, congrua e aggiornata che giustifichi 'in concreto' la persistenza del pericolo per l'ordine pubblico.
- Il giudice deve valutare sia gli elementi originari che gli elementi sopravvenuti rilevanti (inclusi progressi trattamentali, comportamento carcerario e segni di ravvedimento) e motivare il motivo per cui tali elementi non eliminano la necessita' della misura.
- Non e' ammessa una motivazione stereotipata o la semplice riproposizione delle ragioni dei decreti precedenti; l'omissione di considerare argomenti difensivi significativi costituisce insufficienza motivazionale e conduce ad annullamento.
- La qualifica processuale di ruolo di vertice o di leader deve risultare da accertamenti concreti; non e' lecito presumere a tempo indeterminato la pericolosita' del soggetto basandosi solo sul titolo di reato o su legami familiari.
- Il decorso del tempo non e' di per se' sufficiente a escludere il rischio, ma deve essere ponderato: il tempo puo' attenuare la pericolosita' se accompagnato da indicatori concreti di disimpegno e buona condotta.
- In caso di carenza motivazionale la Corte di legittimita annulla e rinvia per nuovo esame, imponendo al giudice di sorveglianza di svolgere un esame concreto e documentato delle circostanze attuali.
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