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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00366/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un preliminare di vendita relativo a un appartamento con box da costruire. Il promittente venditore convenne la promissaria acquirente chiedendo la risoluzione del preliminare, il rilascio degli immobili, il pagamento di lavori e materiali extra-capitolato e il risarcimento dei danni. La convenuta resistette e propose domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare, oltre a pretese ulteriori connesse alla consegna della documentazione urbanistica, al mutuo e all’ipoteca, o in subordine alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno. Dopo una lunga vicenda processuale, anche con precedente cassazione con rinvio, la Corte di rinvio ha riconosciuto alla promissaria acquirente la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto e il risarcimento dei pregiudizi economici connessi all’inadempimento del venditore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con i primi due ha contestato la condanna a restituire somme versate al credito fondiario, sostenendo che gli interessi moratori e parte degli esborsi non fossero conseguenza diretta e immediata del suo inadempimento e che vi fosse stata omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè alcuni pagamenti che avrebbero dovuto essere imputati diversamente; con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese, sostenendo che non potesse esservi condanna alle spese del giudizio di legittimità e che dovessero essere compensate per la reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la decisione di rinvio si era correttamente conformata al precedente giudizio di cassazione e che tutte le somme pagate dalla promissaria acquirente in dipendenza del vincolo contrattuale erano risarcibili o restituibili perché causalmente collegate all’inadempimento del promittente venditore. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sugli interessi, rilevando che il ritardo nel pagamento delle rate era comunque riconducibile alla condotta inadempiente del venditore e che la sospensione del pagamento del prezzo da parte della compratrice era stata già ritenuta legittima. Quanto alle spese, ha confermato che il giudice di rinvio deve liquidarle in base all’esito globale della lite, potendo considerare anche il giudizio di cassazione, e che nel caso concreto la soccombenza finale era integralmente del ricorrente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli esborsi della controparte fossero causalmente collegati all'inadempimento del promittente venditore

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle risultanze processuali, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, senza rilievo decisivo nel caso

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dal ricorrente ma non ritenuto violato nella decisione impugnata

  • art. 2033 c.c.

    la Corte ha ricondotto le somme versate alla controparte alla ripetizione/restiutoria conseguente alla caducazione del titolo contrattuale e al venir meno della causa del pagamento

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza valutata sull'esito globale del processo

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è subordinata alla valutazione complessiva della lite; nel caso concreto non è stata ritenuta dovuta

  • art. 2932 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi rigettata nel giudizio di rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese va effettuata alla luce dell'esito globale della lite e non della singola fase o del singolo grado, potendo il giudice tenere conto anche dell'esito del giudizio di cassazione.
  • Quando il contratto preliminare è caducato per inadempimento del promittente venditore, gli esborsi effettuati dalla promissaria acquirente in esecuzione del rapporto possono essere domandati in restituzione o risarcimento se risultano causalmente collegati all'inadempimento.
  • Ai fini dell'art. 1223 c.c., il giudice deve verificare il nesso di causalità tra condotta inadempiente e pregiudizi lamentati, includendo anche gli esborsi connessi al ricorso al credito necessario per adempiere al prezzo pattuito, se tali oneri derivano dal comportamento del debitore.
  • La censura per omesso esame o mancata considerazione di un fatto decisivo non è fondata quando la decisione impugnata abbia già ricostruito il rapporto causale e la dedotta posta di danno risulti comunque assorbita o giustificata dalla ricostruzione complessiva della vicenda contrattuale.
  • La sospensione del pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente può essere legittima quando sia giustificata dall'inadempimento del promittente venditore e dalla mancanza delle condizioni pattuite per il trasferimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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