Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26347/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare applicata in sede di riesame/appello cautelare: il G.i.p. aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia in carcere, ma il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato alla indagata l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendola gravemente indiziata di rapina impropria e ravvisando il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti con violenza alla persona e contro il patrimonio. Nel ricorso per cassazione la difesa contestava, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché furto, sostenendo che la violenza contro un agente di polizia fuori servizio sarebbe intervenuta solo dopo il consumarsi del furto, quando l'indagata aveva già conseguito l'impossessamento e si era allontanata dal supermercato; perciò, al più, sarebbe configurabile resistenza a pubblico ufficiale. Con il secondo motivo lamentava vizi di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., contestando sia il richiamo all'uso dell'autovettura come mezzo di aggressione, sia la valorizzazione dei precedenti penali, considerati troppo risalenti e in larga parte definiti con particolare tenuità del fatto o pena sospesa; inoltre deduceva la sproporzione della misura rispetto all'entità del fatto e alla personalità dell'indagata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nella rapina impropria non è necessaria la contestualità temporale tra sottrazione e violenza, ma solo la permanenza dell'unitarietà dell'azione finalizzata a impedire alla persona offesa la restituzione del bene o ad assicurare l'impunità; nel caso concreto, la violenza è stata ricondotta all'accelerazione e alla partenza dell'autovettura con trascinamento dell'agente che aveva cercato di fermare l'indagata, condotta ritenuta compresa nel medesimo disegno esecutivo della sottrazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, ribadendo che l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la prova di specifiche e immediate occasioni di recidiva, ma una prognosi fondata su modalità del fatto, personalità e contesto, tanto più approfondita quanto più risalenti siano i precedenti; nel caso concreto il Tribunale aveva motivato sul rilevante disvalore del mezzo usato e sui plurimi precedenti per reati contro il patrimonio. Ha inoltre giudicato generico il rilievo sulla sproporzione della misura, osservando che l'obbligo di presentazione giornaliero è misura di limitata afflittività. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Per la rapina impropria non occorre la contestualità tra sottrazione e violenza; basta che la violenza intervenga in un arco temporale tale da non spezzare l'unitarietà dell'azione diretta a mantenere il possesso o assicurare l'impunità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È il parametro del motivo di ricorso per denuncia di inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il parametro del motivo di ricorso per vizi di motivazione, qui esclusi perché la motivazione del tribunale è stata ritenuta non illogica e coerente.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Le esigenze cautelari sono integrate dal concreto e attuale pericolo di reiterazione, desumibile da modalità del fatto, personalità dell'indagata e contesto, senza necessità di specifiche occasioni già individuate.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Disposto il rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel delitto di rapina impropria il requisito dell'immediatezza non coincide con la simultaneità tra sottrazione della cosa e violenza o minaccia: è sufficiente che la violenza sia posta in essere in continuità funzionale con la sottrazione, senza interruzione dell'azione diretta a mantenere il possesso del bene o a garantirsi l'impunità.
  • La violenza o minaccia nella rapina impropria può essere esercitata anche in un luogo diverso da quello della sottrazione e nei confronti di persona diversa dal derubato, purché l'azione resti unitaria.
  • Ai fini della misura cautelare per pericolo di reiterazione, l'attualità non richiede la prova di concrete e immediate occasioni future di reato, ma una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
  • Quanto più i precedenti e i fatti valorizzati sono risalenti nel tempo, tanto più approfondita deve essere la motivazione sulla prognosi di recidiva, ma non è necessario dimostrare che l'indagato delinquerà certamente in presenza di specifiche opportunità.
  • La misura cautelare deve essere valutata anche in rapporto alla gravità concreta del fatto e alla personalità dell'indagato; tuttavia, un motivo che deduca genericamente la sproporzione senza indicare ragioni specifiche è inammissibile o comunque manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.