Parere n. 1866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, genitori del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, contro l’Ambito Territoriale n. 14 di Giugliano in Campania per l’annullamento: 1) della determinazione n. 451 del 30 marzo 2025 avente ad oggetto: “Assegni di cura a valere sul FNA 2023 - Approvazione avviso pubblico e modello di domanda”; 2) della determinazione n. 1109/2025 del 3 luglio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.845/2025 del 28.05.2025”; 3) della determinazione n. 707/2025 dell’8 maggio 2025, mai notificata, di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 4) della determinazione n. 845/2025 del 28 maggio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.707/2025 del 08.05.2025”; 5) di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo; nonché e per l’accertamento e la declaratoria del del diritto ad ottenere per il minore (disabile gravissimo), in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE e con riduzione dell’assegno di cura da erogare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle determinazioni relative all’avviso pubblico e alle graduatorie per gli assegni di cura finanziati con il FNA 2023, con richiesta di annullamento nei limiti della posizione del minore e di riconoscimento della continuità del beneficio per il 2025.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti contestano che, per l’annualità 2025 finanziata con risorse FNA 2023, l’Ambito Territoriale n. 14 abbia imposto anche ai beneficiari già riconosciuti in condizione di disabilità gravissima di presentare una nuova domanda e li abbia sottoposti a una graduatoria comparativa basata su ISEE e indicatori socio-assistenziali. Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 DSM-5, già valutato dall’UVI come disabile gravissimo e beneficiario continuativo negli anni precedenti, è stato collocato tra gli ammessi non finanziabili. I due motivi deducono la violazione del D.M. 26 settembre 2016, del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 e della disciplina regionale, nonché l’illegittimità dei criteri comparativi ed economici, la lesione della continuità assistenziale e del legittimo affidamento. È inoltre dedotta la contrarietà ai principi di tutela della salute e dei LEP/LEPS.
Il parere
Il ricorso è accolto. Le due censure sono esaminate congiuntamente e ritenute fondate: è illegittimo imporre una nuova procedura selettiva ai soggetti già riconosciuti gravissimi quando la condizione sanitaria e la valutazione UVI siano rimaste invariate, in contrasto con la disciplina regionale e con il principio di continuità assistenziale. I criteri fondati principalmente sull’ISEE e su indicatori socioeconomici non possono neutralizzare la priorità che il sistema attribuisce alla maggiore gravità assistenziale; nel caso concreto hanno determinato l’esclusione dal finanziamento di un minore appartenente alla categoria cui la misura è prioritariamente destinata. È inoltre leso il legittimo affidamento della famiglia: pur non comportando la perpetua cristallizzazione del beneficio, esso richiedeva, per interrompere il sostegno, un’istruttoria adeguata e una motivazione particolarmente rigorosa, assenti nelle determinazioni, che non considerano la specifica situazione del minore né giustificano l’interruzione. Il Consiglio di Stato esprime parere per l’accoglimento e l’annullamento degli atti impugnati nei soli limiti dell’interesse dei ricorrenti e della specifica condizione del minore.
Osservazioni
Primo e secondo motivo - Nuova procedura selettiva e criteri di graduatoria
Le censure sono accolte congiuntamente. È illegittimo assoggettare a nuova domanda e a procedura competitiva i soggetti già riconosciuti in condizione di disabilità gravissima, in assenza di modifiche della condizione sanitaria o della valutazione UVI. I criteri economici e socio-assistenziali non possono sopravanzare la priorità normativa della maggiore gravità assistenziale né determinare l’esclusione di un beneficiario appartenente alla categoria cui il finanziamento è prioritariamente destinato.
Primo e secondo motivo - Continuità assistenziale e legittimo affidamento
È fondata la deduzione relativa alla continuità assistenziale, poiché la condizione del minore, la valutazione UVI e i presupposti della precedente presa in carico erano rimasti invariati. È inoltre violato il legittimo affidamento della famiglia: l’interruzione del sostegno avrebbe richiesto un’istruttoria adeguata e una motivazione particolarmente rigorosa, mentre gli atti si limitano a recepire la graduatoria senza confrontarsi con la situazione concreta del minore.
Effetto dell’accoglimento
Gli atti impugnati sono annullati esclusivamente nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e della specifica condizione del minore.
Norme richiamate
art. 3 D.M. 26 settembre 2016
L'articolo 3 del D.M. 26 settembre 2016 individua le condizioni di disabilità gravissima rilevanti ai fini dell'accesso alle prestazioni finanziate mediante il Fondo per le Non Autosufficienze. Tra esse rientrano espressamente le persone affette da "gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione DSM-5".
La disabilità comportamentale dello spettro autistico di livello 3 DSM-5 rientra tra le condizioni di disabilità gravissima rilevanti per l’accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo; tale qualificazione concorre a fondare la priorità assistenziale del minore.
legge 30 dicembre 2021, n. 234
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformato il sistema delle prestazioni sociali per la non autosufficienza, introducendo i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e prevedendo che le risorse del Fondo siano prioritariamente destinate alla tutela delle persone con più elevata intensità assistenziale.
Le risorse del Fondo devono essere prioritariamente indirizzate alle persone con più elevata intensità assistenziale, nel quadro dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
D.P.C.M. 3 ottobre 2022, Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024
Detto Piano afferma con chiarezza che le Regioni devono garantire anzitutto la copertura della platea dei soggetti in condizione di disabilità gravissima individuati dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, utilizzando le risorse del Fondo in via prioritaria per tale finalità.
Le Regioni devono assicurare anzitutto la copertura dei soggetti con disabilità gravissima individuati dal D.M. 26 settembre 2016 e destinare prioritariamente a tale scopo le risorse del Fondo.
D.G.R.C. n. 121 del 2023, Allegato B, paragrafo 8, come modificata dalla D.G.R.C. n. 70 del 2024
Particolare rilievo assume il paragrafo 8 dell'Allegato B, nel quale è previsto che le persone con disabilità gravissima, già valutate ai sensi del D.M. 26 settembre 2016 e già beneficiarie degli assegni di cura. non debbano essere sottoposte a nuova valutazione, salva la possibilità di un semplice aggiornamento del PAI: la previsione esprime il principio di continuità assistenziale che permea l'intero sistema di tutela delle persone in condizioni di massima fragilità.
I beneficiari già valutati come gravissimi e già titolari degli assegni di cura non devono essere sottoposti a una nuova valutazione, salvo un semplice aggiornamento del PAI. La disposizione esprime la continuità assistenziale e impedisce di rimettere in discussione la presa in carico senza un mutamento pertinente della situazione.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato; il parere non sviluppa un’ulteriore interpretazione della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione del parere devono essere oscurati i dati identificativi e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Il richiamo alla disciplina dei dati relativi alla salute fonda l’ordine di oscurare, in caso di diffusione, le generalità e le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata a fondamento dell’oscuramento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in ogni ipotesi di diffusione del parere.
Massime di principio
- Le persone già riconosciute in condizione di disabilità gravissima e già beneficiarie di assegni di cura non possono essere assoggettate a una nuova valutazione o a una nuova selezione che rimetta in discussione la presa in carico, se la condizione sanitaria e la valutazione competente sono rimaste invariate; è ammesso il semplice aggiornamento del PAI nei termini previsti dalla disciplina regionale.
- Nell’allocazione delle risorse destinate alla non autosufficienza, la maggiore gravità assistenziale costituisce il criterio prioritario. I criteri economici o socio-assistenziali possono essere utilizzati in caso di risorse insufficienti solo entro i limiti della ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, senza neutralizzare la priorità spettante alle persone con disabilità gravissima.
- L’interruzione di un sostegno assistenziale continuativo in favore di una persona con disabilità gravissima, quando non siano mutati la situazione sanitaria e i presupposti della presa in carico, contrasta con la continuità assistenziale e richiede una giustificazione adeguata.
- Il legittimo affidamento maturato sulla prosecuzione di un beneficio assistenziale non ne comporta la perpetua cristallizzazione, ma impone che il suo sacrificio sia preceduto da un’istruttoria adeguata e sorretto da una motivazione particolarmente rigorosa, riferita alla situazione concreta del beneficiario.
Assegni di cura FNA 2023 per un minore con disabilità gravissima
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario dei genitori di un minore già riconosciuto in condizione di disabilità gravissima, contro gli atti dell’Ambito Territoriale n. 14 di Giugliano in Campania relativi all’erogazione degli assegni di cura per il 2025. Il parere accoglie il ricorso e dispone l’annullamento degli atti nei limiti della posizione del minore.
Atti impugnati e vicenda assistenziale
Sono impugnate la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, che ha approvato l’avviso pubblico e il modello di domanda, e le determinazioni n. 707 dell’8 maggio 2025, n. 845 del 28 maggio 2025 e n. 1109 del 3 luglio 2025, concernenti l’approvazione e le successive rettifiche della graduatoria per gli assegni di cura finanziati con risorse FNA 2023. Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 DSM-5, era stato valutato dall’UVI come disabile gravissimo e aveva ricevuto continuativamente l’assegno negli anni precedenti. La condizione clinica e la valutazione UVI non risultavano modificate. Per il 2025 l’Ambito ha richiesto una nuova domanda e formato una graduatoria comparativa basata, tra l’altro, sull’ISEE e su indicatori socio-assistenziali; il minore è stato collocato tra gli ammessi non finanziabili.
Quadro normativo e assistenziale
L’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 include tra le condizioni rilevanti la gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico di livello 3 DSM-5. La legge n. 234 del 2021 ha introdotto i LEPS e previsto la prioritaria destinazione delle risorse del Fondo alle persone con più elevata intensità assistenziale. Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024, adottato con D.P.C.M. 3 ottobre 2022, stabilisce che le Regioni garantiscano anzitutto la copertura della platea dei soggetti con disabilità gravissima.
La disciplina regionale è contenuta nel Piano regionale e nel Programma regionale Assegni di Cura e Voucher, approvati con D.G.R.C. n. 121 del 2023 e modificati dalla D.G.R.C. n. 70 del 2024. Il paragrafo 8 dell’Allegato B prevede che le persone gravissime già valutate ai sensi del D.M. 26 settembre 2016 e già beneficiarie degli assegni non siano sottoposte a nuova valutazione, salva la possibilità di un semplice aggiornamento del PAI. Il Consiglio richiama inoltre Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10570, secondo cui la maggiore gravità della disabilità è il criterio cardine per l’assegnazione e non è ragionevole collocare in posizione deteriore i pazienti gravissimi; la pronuncia riconosce anche le specifiche esigenze di vigilanza e assistenza permanente dei minori autistici di livello 3 DSM-5.
Valutazione dei motivi
Il Consiglio esamina congiuntamente le censure di violazione della disciplina nazionale e regionale, illegittimità dei criteri selettivi, lesione della continuità assistenziale e del legittimo affidamento. Ritiene illegittimo imporre una nuova procedura selettiva ai beneficiari già riconosciuti gravissimi quando la condizione sanitaria e la valutazione UVI siano rimaste invariate: tale scelta rimette in discussione una posizione assistenziale consolidata e contrasta con la disciplina regionale e con la continuità assistenziale.
Il ricorso a criteri basati principalmente sull’ISEE e su indicatori socioeconomici non è di per sé escluso quando le risorse siano insufficienti, ma la discrezionalità amministrativa è vincolata a ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Nel caso concreto i criteri hanno neutralizzato la gravità della disabilità e prodotto l’esclusione dal finanziamento di un minore appartenente alla categoria prioritariamente tutelata.
È inoltre leso il legittimo affidamento della famiglia, maturato in ragione della continuità della condizione sanitaria, della valutazione UVI e dei presupposti della precedente presa in carico. L’affidamento non cristallizza indefinitamente il diritto al beneficio, ma richiede che l’eventuale interruzione sia sorretta da adeguata istruttoria e motivazione particolarmente rigorosa. Le determinazioni impugnate si limitano a recepire la graduatoria e non spiegano perché la specifica situazione del minore giustifichi la cessazione del sostegno.
Esito
Il parere è favorevole all’accoglimento del ricorso. Gli atti impugnati sono annullati nei soli limiti dell’interesse dei ricorrenti e della specifica condizione del minore. In caso di diffusione del parere devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
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