L.R. Umbria 1/2019
Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 1/2019 modifica la disciplina del personale dei gruppi consiliari: consente contratti di diritto privato a tempo determinato nei limiti di spesa previsti e ne fissa la durata fino alla fine della legislatura, estendendo la regola anche ad alcuni uffici del Consiglio regionale. Le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti già in essere all’entrata in vigore.
Modifiche al funzionamento dei gruppi consiliari e ai contratti del personale
Modifiche al funzionamento dei gruppi consiliari e ai contratti del personale
La legge regionale dell’Umbria 25 febbraio 2019, n. 1 interviene sulla disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, modificando la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3. L’obiettivo è aggiornare le regole sui rapporti di lavoro utilizzabili per coprire i posti non assegnati secondo la disciplina ordinaria e coordinare tale disciplina con alcune strutture del Consiglio regionale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i gruppi consiliari dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e, per effetto del rinvio introdotto, anche il personale delle strutture di cui all’articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, recante la disciplina della struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.
Contratti di lavoro utilizzabili per i posti non coperti
Per i posti non coperti secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata nel comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/1996, i gruppi consiliari possono ricorrere a contratti di diritto privato a tempo determinato. Tale facoltà è però condizionata al rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia di finanziamento delle spese per il personale dei gruppi.
Durata dei contratti e cessazione automatica
I contratti a tempo determinato stipulati in questo contesto hanno natura fiduciaria e possono durare fino alla conclusione della legislatura regionale. In ogni caso cessano allo scadere della legislatura nella quale sono stati conferiti, anche se il termine contrattuale fosse successivo.
Estensione ai contratti del personale delle strutture del Consiglio regionale
La stessa regola sulla durata dei contratti, prevista per i gruppi consiliari, si applica anche ai contratti stipulati con il personale delle strutture indicate dall’articolo 4-bis, comma 2, della l.r. 21/2007.
Regime transitorio
Le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge, con effetto immediato sui rapporti in corso.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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