Sentenza n. 3192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma n. 328 del 16 novembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 328 del 16 novembre 2023, che aveva respinto l’impugnazione del PAUR, dell’AIA e degli atti della conferenza di servizi relativi all’ampliamento di un impianto di produzione di lastre ceramiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado e, in via derivata, la delibera regionale di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA, la determinazione ARPAE di rilascio dell’AIA a seguito di modifica sostanziale e i verbali della conferenza di servizi. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 29-quater, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934, sostenendo che fosse obbligatorio acquisire un autonomo parere sanitario preventivo del Sindaco, dotato di possibile efficacia inibitoria, nonché denunciando travisamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione della direttiva 2011/92/UE e dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità, sostenendo che l’impianto fosse stato originariamente realizzato senza VIA né screening, benché la relativa disciplina fosse già vigente, e che la valutazione dovesse riguardare l’impianto nel suo complesso e non soltanto l’ampliamento. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione del principio di precauzione, degli artt. 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 9, 32 e 41 Cost., lamentando l’insufficienza dell’istruttoria sui possibili rischi sanitari e ambientali, anche alla luce delle perizie svolte nell’ambito di un’inchiesta penale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, nell’attuale sistema di tutela ambientale e sanitaria, i poteri attribuiti al Sindaco dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie debbano essere coordinati con le competenze specialistiche attribuite ad ARPAE, AUSL e alle altre autorità tecniche e con la concentrazione procedimentale propria della conferenza di servizi e dell’AIA. Non è quindi previsto un autonomo parere preventivo del Sindaco che, ove negativo, possa impedire l’esito favorevole della conferenza fondato sui pareri tecnici degli enti specializzati. In ogni caso, il Sindaco aveva partecipato alla conferenza decisoria e sottoscritto il verbale conclusivo, mentre la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 14-quater l. n. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché l’installazione originaria risaliva alla metà degli anni Novanta, anteriormente alla direttiva 2011/92/UE, e la categoria progettuale relativa alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura era soggetta, secondo la disciplina applicabile, alla facoltà e non all’obbligo di VIA. Inoltre, l’attività era stata sottoposta nel 2016 a screening e successivamente a VIA volontaria, riferita allo stabilimento complessivamente considerato; il PAUR aveva qualificato l’impianto nel suo complesso come ambientalmente compatibile e autorizzabile con due linee produttive. Il terzo motivo è stato respinto perché l’amministrazione aveva svolto un’istruttoria approfondita, avvalendosi di ARPAE, AUSL, medici di medicina generale, pediatri, CNR e ISS, istituendo un tavolo di garanzia e un comitato tecnico-scientifico, effettuando numerose misurazioni e adottando monitoraggi e misure compensative. Le valutazioni tecniche, non affette da manifesta irragionevolezza o palese errore, non potevano essere sostituite dalle perizie di parte né dalla valutazione giudiziale. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 29-quater, comma 6, d.lgs. n. 152/2006
La disposizione è stata interpretata nel quadro della disciplina speciale dell’AIA e del sistema delle competenze tecniche ambientali e sanitarie, senza riconoscere al Sindaco un autonomo parere preventivo con efficacia necessariamente inibitoria.
artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934
I poteri sindacali in materia di lavorazioni insalubri devono essere coordinati con l’evoluzione dell’ordinamento e risultano recessivi rispetto alle competenze specialistiche previste dalla disciplina ambientale e ai pareri degli enti tecnici.
art. 14-quater l. n. 241/1990
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte, compresi quelli riconducibili alle competenze comunali, nel rispetto della disciplina speciale applicabile.
art. 17 l. n. 241/1990
Le valutazioni tecniche degli organi o enti preposti alla tutela ambientale e sanitaria assumono rilievo prevalente e non sono superabili nell’ambito del procedimento quando richieste dalla disciplina applicabile.
art. 2, paragrafi 1 e 2, direttiva 2011/92/UE
La direttiva non imponeva, per l’installazione originaria risalente alla metà degli anni Novanta e per la categoria progettuale considerata, una VIA obbligatoria; la disciplina nazionale è stata ritenuta conforme a quella unionale.
artt. 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 152/2006
Il principio di precauzione è rispettato quando l’amministrazione svolge un’istruttoria tecnica seria e approfondita, acquisisce dati e controlli specialistici, valuta i rischi e impone prescrizioni, monitoraggi e misure compensative.
artt. 9, 32 e 41 Cost.
Le disposizioni costituzionali sono state richiamate dagli appellanti in relazione alla tutela dell’ambiente, della salute e della libertà di iniziativa economica, senza che il giudice ravvisasse una loro violazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di AIA e nella conferenza di servizi ambientale, i poteri del Sindaco previsti dagli artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934 devono essere coordinati con la disciplina speciale ambientale e con le competenze tecniche di ARPA, ASL e delle altre autorità specialistiche; non è configurabile un autonomo parere sanitario preventivo del Sindaco dotato, da solo, di efficacia inibitoria rispetto a una conclusione favorevole della conferenza fondata su pareri tecnici positivi.
- La partecipazione del Sindaco alla conferenza di servizi decisoria e la sottoscrizione del verbale conclusivo, unitamente alla determinazione conclusiva prevista dall’art. 14-quater l. n. 241/1990, sono sufficienti a escludere la necessità di un distinto atto di assenso comunale quando la disciplina speciale concentra nel procedimento autorizzatorio le valutazioni ambientali e sanitarie.
- La VIA non è obbligatoria per ogni progetto appartenente a una categoria soggetta dalla disciplina applicabile alla sola verifica di assoggettabilità o alla facoltà di sottoposizione; occorre verificare la disciplina vigente ratione temporis e la specifica categoria progettuale, ferma la possibilità che successive procedure valutino l’impianto nel suo complesso.
- Il principio di precauzione non impone di accogliere ogni ipotesi di rischio prospettata dai privati, ma richiede un’istruttoria adeguata, fondata su controlli, dati e valutazioni tecniche pertinenti, nonché l’adozione di prescrizioni e misure di monitoraggio o compensazione ove necessarie.
- Le valutazioni di discrezionalità tecnica delle autorità ambientali e sanitarie non possono essere sostituite dal giudice sulla base di perizie di parte quando non emergano manifesta irragionevolezza, palese errore o altri macroscopici vizi dell’istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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