Sentenza del 16/03/2018 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa sottoscrizione digitale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto. L'esistenza e la validità della cartella dipendono dalla sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla, non necessariamente dalla presenza di un sigillo, di un timbro o di una sottoscrizione leggibile o digitale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento fosse invalida perché priva della sottoscrizione digitale del funzionario competente. La contestazione riguardava quindi l'asserita mancanza di un requisito formale essenziale dell'atto.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di cassazione
La mancanza della sottoscrizione del funzionario non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, quando l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.
Massime di principio
- La sola assenza della firma, anche digitale, non è normalmente sufficiente a invalidare una cartella di pagamento.
- Occorre verificare se l'atto sia comunque riconducibile in modo chiaro all'amministrazione o all'agente competente e se contenga gli elementi essenziali per identificarne l'origine.
- Le contestazioni meramente formali sono idonee a determinare l'invalidità soltanto quando la carenza impedisce di individuare l'autorità emittente o compromette concretamente la comprensione e la difesa del destinatario.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra mancanza della firma e assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto: la prima, da sola, tende a non essere decisiva; la seconda può invece rilevare ai fini della validità.
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