Sentenza n. 1144/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del “Provvedimento di rigetto e contestuale sospensione del patentino”, pervenuto con pec del 08/05/2024, identificato come “-OMISSIS-” da segnatura del documento informatico allegato in pec, con cui l’ADM - Direzione Territoriale VII – Sicilia – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di -OMISSIS-, in persona del Responsabile del Procedimento, ha disposto il rigetto dell’istanza prot. D’ufficio n. -OMISSIS- del 12/12/2023 inerente il rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi n. 203016 per il Biennio 01/01/2024 – 31/12/2025, rilasciato in -OMISSIS-, presso Bar Tavola Calda di titolarità del sig. -OMISSIS-; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi, con contestuale sospensione e soppressione del patentino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di rinnovo del patentino per il biennio 2024-2025, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 7, comma 3, lett. g), e 9, commi 1 e 3, del d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021, nonché dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. Contestava inoltre difetto di motivazione, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. In particolare, sosteneva che, al momento della domanda di rinnovo, i debiti tributari definitivamente accertati ammontassero soltanto a 365,15 euro, ridotti a 301,40 euro tenendo conto della definizione agevolata, quindi al di sotto della soglia di 5.000 euro. Deduceva che alcune pendenze di importo maggiore fossero state notificate successivamente alla domanda, fossero oggetto di contestazione giudiziale o non fossero visibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Contestava inoltre la non veridicità della dichiarazione sostitutiva e chiedeva l’acquisizione delle certificazioni fiscali poste a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo completa l’istruttoria sulla base delle certificazioni prodotte dall’amministrazione e non necessari ulteriori incombenti. Ha rilevato che il d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021, subordina il rinnovo del patentino alle medesime condizioni previste per il rilascio, tra cui l’assenza di violazioni fiscali o morosità verso l’Erario o l’agente della riscossione, definitivamente accertate, di importo superiore alla soglia richiamata dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. Nonostante l’abrogazione di tale disposizione da parte del d.lgs. n. 36/2023, il rinvio regolamentare è stato qualificato come materiale e la soglia applicabile è stata individuata in 5.000 euro, ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. L’istruttoria dell’ADM, svolta mediante verifica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, aveva evidenziato dieci posizioni debitorie definitivamente accertate e prive di rateizzazione o definizione agevolata, il cui importo complessivo superava la soglia. Le certificazioni degli enti competenti sono state ritenute dichiarazioni di scienza aventi valore certificativo e idonee a esonerare l’amministrazione da ulteriori accertamenti, salvo contestazione nelle forme proprie. Il prospetto successivo prodotto dal ricorrente non era decisivo, sia perché successivo al provvedimento impugnato, sia perché anche gli importi non specificamente contestati superavano da soli la soglia di 5.000 euro. È stata inoltre disattesa la rilevanza della mancata visibilità di alcune pendenze sul portale telematico al momento della domanda: in applicazione del principio tempus regit actum, rileva la situazione esistente al momento della verifica istruttoria. Il diniego è stato ritenuto vincolato, senza margini per una valutazione discrezionale sulla gravità o sull’impatto delle violazioni, poiché la morosità definitivamente accertata oltre soglia costituisce autonomo impedimento al rinnovo. La dichiarazione sostitutiva di regolarità fiscale è stata giudicata oggettivamente non veritiera e, dopo il preavviso di rigetto, il ricorrente non aveva prodotto osservazioni idonee a superare l’accertamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, lett. g), d.m. n. 38/2013
sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’-OMISSIS- di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili
La regolarità fiscale, intesa come assenza di violazioni o morosità definitivamente accertate oltre la soglia normativa, è requisito per il rilascio del patentino.
art. 9, comma 3, d.m. n. 38/2013
il rinnovo del patentino è subordinato alla sussistenza delle “medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino”
Il rinnovo è subordinato agli stessi requisiti previsti per il rilascio, compreso quello della regolarità fiscale.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Il rinvio contenuto nel regolamento è stato ritenuto materiale e continua a recepire la soglia di gravità fiscale richiamata dalla disciplina regolamentare, nonostante l’abrogazione della disposizione.
art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
La soglia rilevante per le violazioni fiscali definitivamente accertate è individuata in 5.000 euro.
art. 71 d.P.R. n. 445/2000
L’amministrazione deve procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; nel caso concreto, il controllo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha accertato una posizione debitoria superiore alla soglia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al ricorrente di contestare l’accertamento fiscale, ma l’assenza di osservazioni o documentazione idonea ha consentito l’adozione del diniego.
Massime di principio
- Il rinnovo di un patentino per la vendita di generi di monopolio è subordinato alle medesime condizioni previste per il rilascio, inclusa l’assenza di violazioni fiscali o morosità definitivamente accertate superiori alla soglia normativa.
- Il rinvio regolamentare a una disposizione abrogata può operare come rinvio materiale, continuando a individuare la soglia normativa recepita dal regolamento; per le violazioni fiscali definitivamente accertate, la soglia è pari a 5.000 euro quando così individuata dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.
- Le certificazioni rilasciate dall’autorità competente sulla regolarità fiscale hanno natura di dichiarazioni di scienza e di attestazioni certificative, imponendosi all’amministrazione procedente e rendendo non necessari ulteriori accertamenti sul medesimo presupposto, salvo contestazione nelle forme proprie.
- Ai fini della verifica del requisito fiscale, rileva la situazione esistente al momento dell’accertamento istruttorio dell’amministrazione, in applicazione del principio tempus regit actum, e non necessariamente quella risultante al momento della presentazione della domanda.
- Quando la disciplina subordina il rinnovo del titolo alla regolarità fiscale e risulta una morosità definitivamente accertata superiore alla soglia, il potere amministrativo è vincolato: l’amministrazione non dispone di margini per rivalutare discrezionalmente la gravità o l’impatto della violazione.
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