Cassazione Civile, Ordinanza n. 16810/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione dei compensi per la custodia giudiziale di materiale oleario sottoposto a sequestro penale nel 2005 e dissequestrato nel 2014. Il tribunale aveva ritenuto non provata l'esistenza del credito, osservando che la società non aveva depositato la documentazione del procedimento penale, il provvedimento di sequestro e gli atti comprovanti l'attività di custodia svolta, nonché la documentazione richiesta dal giudice. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di elementi istruttori ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la società sosteneva che il tribunale avesse erroneamente escluso la prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per la custodia del materiale affidatole.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha rilevato che lo stesso provvedimento impugnato dava atto di una circostanza di fatto incontestata, e cioè che la società aveva custodito almeno 32 bottiglie di olio su incarico della Procura, mentre il tribunale aveva omesso di considerare tale dato ai fini della prova, quantomeno in misura ridotta, del diritto al compenso. Di conseguenza, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell'opposizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
viene evocato come parametro della censura di ricorso, ma la Corte decide sulla base dell'omesso apprezzamento di un fatto incontestato, senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma della norma
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un elemento istruttorio decisivo; la Corte ritiene fondato il motivo nella parte in cui il giudice di merito non ha considerato un fatto pacifico rilevante per la prova del credito
art. 378 c.p.c.
la memoria non può sanare vizi di genericità o indeterminatezza del ricorso, ma solo illustrare e chiarire motivi già ritualmente enunciati
Massime di principio
- I vizi di genericità o indeterminatezza del ricorso per cassazione non possono essere sanati mediante la memoria ex art. 378 c.p.c., che ha funzione meramente illustrativa e chiarificatrice dei motivi già esposti.
- Quando il giudice di merito omette di considerare una circostanza di fatto incontestata e potenzialmente decisiva ai fini della prova del credito, la decisione è censurabile in cassazione per omesso esame di un fatto rilevante.
- Ai fini della prova del diritto al compenso, il giudice deve valutare anche gli elementi istruttori che consentano di riconoscere almeno in parte la pretesa, se il dato fattuale risultante dagli atti depone per una custodia effettivamente prestata, ancorché in misura inferiore a quella allegata.
- La valutazione sulla prova del credito non può ignorare il contenuto complessivo del provvedimento impugnato, specie quando questo dia atto di fatti non contestati dalla controparte.
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