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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35187/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, ritenendo omessa la dichiarazione perché presentata tardivamente e recuperando a tassazione, tra l'altro, il reddito di partecipazione quale socia accomandante al 50% di una società in accomandita semplice, oltre a somme da lavoro dipendente e somme ricevute dal coniuge separato a titolo di mantenimento. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP e poi in appello senza successo. In cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che l'accertamento del reddito di partecipazione della società di persone imponeva la partecipazione al giudizio della società e dell'altro socio; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR considerato omessa la dichiarazione nonostante le proroghe e la documentazione prodotta; 3) ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 5 TUIR, per avere la CTR trascurato la sua estraneità alla gestione societaria dopo la separazione; 4) violazione dell'art. 5 TUIR, assumendo che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci fosse superabile con la prova della estraneità alla gestione; 5) violazione dell'art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, per avere la CTR ritenuto imponibili somme percepite dal coniuge separato per il mantenimento dei figli.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, in materia di accertamento del reddito di società di persone e di imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Poiché dalla sentenza impugnata non risultava esaminata tale questione, la decisione della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame e per l'integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro del motivo di ricorso denunciando la nullità della sentenza per errori processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato evocato per denunciare vizi di motivazione e di valutazione delle prove, poi assorbiti.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    considerato norma che impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando il rapporto è inscindibile.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato quale disciplina dell'imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci e della relativa unitarietà dell'accertamento.

  • art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917 del 1986

    invocato nel quinto motivo sulla tassazione delle somme percepite a titolo di mantenimento.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    menzionato incidentalmente come possibile riunione dei giudizi dopo l'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • In materia di accertamento del reddito delle società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali di uno solo di essi.
  • Se il giudizio tributario è stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando il ricorso investe elementi comuni della fattispecie impositiva riferita a società di persone e soci, la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti interessati, ma richiede l'integrazione del contraddittorio.
  • Le censure attinenti alla valutazione del materiale istruttorio restano assorbite quando sia riscontrato un vizio processuale radicale idoneo a travolgere la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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