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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09039/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento ablatorio relativo a terreni siti in Massafra, oggetto prima di occupazione temporanea d'urgenza e poi di decreto di esproprio. In sede amministrativa era stata comunicata una determinazione dell'indennità; successivamente, all'esito di un giudizio amministrativo che aveva accertato l'illegittima occupazione e ordinato l'esecuzione del giudicato, il proprietario ha adito la Corte d'appello per ottenere la determinazione dell'indennità dovuta. La Corte territoriale ha qualificato la domanda come opposizione alla stima ex art. 54 T.U. espropriazioni, ha ritenuto tempestivo il ricorso facendo decorrere il termine dalla comunicazione del 27.2.2015 e ha liquidato l'indennità di espropriazione e occupazione. Il consorzio ricorrente ha censurato tale qualificazione e la decorrenza del termine decadenziale, sostenendo che il termine ex art. 29 d.lgs. 150/2011 fosse iniziato con la precedente comunicazione del 3.6.2014, già idonea a far conoscere la stima definitiva. Ha inoltre contestato la quantificazione dell'indennità, in particolare l'assunto della Corte d'appello circa la possibilità di edificabilità tramite asservimento e la motivazione sul vincolo paesaggistico. Il Ministero, con ricorso incidentale tardivo, ha dedotto difetto di giurisdizione, violazione del giudicato amministrativo e ulteriori censure sulla tempestività e sulla motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la qualificazione della domanda come opposizione alla stima ex art. 54 d.p.r. 327/2001. Ha affermato che la pretesa del proprietario non si innestava su un valido procedimento espropriativo regolato dal T.U. espropriazioni, ma costituiva mera attività di ottemperanza a precedenti pronunce del giudice amministrativo passate in giudicato. Di conseguenza, l'art. 29 d.lgs. 150/2011 era inapplicabile e la domanda, così proposta nelle forme dell'opposizione alla stima, era inammissibile. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale tardivo. L'ordinanza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta in quelle forme e il giudizio non poteva proseguire. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 54 d.p.r. n. 327/2001

    indica il rimedio dell'opposizione alla stima, ma nella fattispecie è stato ritenuto non applicabile perché la controversia non riguardava la determinazione dell'indennità nell'ambito di un valido procedimento espropriativo

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    il termine di decadenza è rilevante solo per l'opposizione alla stima; nel caso concreto la norma è stata giudicata inapplicabile per l'erronea qualificazione dell'azione

  • art. 50 d.p.r. n. 327/2001

    richiamato dalla Corte territoriale per il calcolo dell'indennità di occupazione temporanea

  • art. 27 d.p.r. n. 327/2001

    invocato dal Ministero in relazione alla notifica della stima peritale e al deposito dell'indennità

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta e il giudizio non poteva proseguire

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale

  • art. 360 c.p.c.

    norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal Ministero in relazione al giudicato

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della decisione impugnata

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    richiamato dal Ministero per sostenere che la tutela dovesse avvenire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda deve corrispondere alla reale struttura della pretesa e alla disciplina sostanziale e processuale effettivamente applicabile; il giudice può riqualificare l'azione anche d'ufficio quando ciò costituisca premessa necessaria della decisione e i fatti siano pacifici.
  • L'opposizione alla stima ex art. 54 T.U. espropriazioni presuppone un valido procedimento espropriativo e la contestazione della determinazione indennitaria compiuta nell'ambito di quel procedimento; se la domanda mira invece a dare esecuzione a un giudicato amministrativo, il rimedio processuale è diverso e la disciplina dell'opposizione alla stima non si applica.
  • Quando la domanda è proposta nelle forme di un rimedio processuale inapplicabile al caso concreto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio, se la prosecuzione del giudizio è preclusa perché la domanda non poteva essere introdotta in quelle forme.
  • Il termine di decadenza per l'opposizione alla stima decorre solo dalla comunicazione idonea a rendere conoscibile la determinazione definitiva dell'indennità nell'ambito del procedimento espropriativo; tale regola, però, resta irrilevante se la controversia non è qualificabile come opposizione alla stima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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