Sentenza n. 2291/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4436/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto la Carta docente per sei anni scolastici, oltre a interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 3.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione nei limiti previsti dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 gennaio 2024, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996. L’Amministrazione, inizialmente inerte, ha provveduto il 12 febbraio 2026 a caricare sul portafoglio della Carta docente la somma capitale di euro 3.000,00. È rimasto contestato l’inadempimento relativo agli interessi legali e alla rivalutazione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l’Amministrazione ha successivamente accreditato la somma capitale di euro 3.000,00, il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente a tale obbligo. Il ricorso è stato invece accolto per la parte relativa agli accessori, con ordine al Ministero di corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata dal 20 dicembre 2023, data di deposito della sentenza ottemperanda, al 12 febbraio 2026, data di accredito del capitale. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e non integralmente eseguita; il riferimento normativo è implicito nella qualificazione e nella decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato verificato sulla base dell’attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità; il TAR richiama tale requisito in relazione alla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nella sentenza ottemperanda.
art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994
Gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta comprendono la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il periodo indicato dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e, per l’esecuzione giudiziale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dell’obbligo effettivamente eseguita, ma non incide sulla procedibilità dell’ottemperanza per le obbligazioni residue risultanti dal titolo.
- Quando il titolo giudiziale riconosce, oltre alla somma capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla concreta attribuzione, l’accredito tardivo del capitale non esaurisce l’obbligo di esecuzione: l’amministrazione deve corrispondere gli accessori dovuti per il periodo di ritardo, nei limiti stabiliti dal titolo.
- In caso di perdurante inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione.
- La condanna accessoria a interessi e rivalutazione può essere eseguita calcolando la maggior somma tra i due valori per il periodo compreso tra la data individuata dal titolo o dal giudice quale decorrenza e la data dell’effettiva corresponsione della somma capitale.
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