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Sentenza

Sentenza n. 4479/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione cautelare a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217482156990 per un importo di credito pari ad euro 380.916,90; 26031217482216992 per un importo di credito pari ad euro 430.525,55; 26031217482216994 per un importo di credito pari ad euro 429.933,40; 26031217482227001 per un importo di credito pari ad euro 172.608,80; 26031217482146987 per un importo di credito pari ad euro 18.665,40; 26031217482226996 per un importo di credito pari ad euro 21.591,70; 26031217482226997 per un importo di credito pari ad euro 694.200,50, per un totale pari ad euro 2.148.441,75; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento, emessa in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202603086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, mediante scarto, delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relativo a crediti da superbonus, nonché il provvedimento generale dell'Agenzia delle Entrate che disciplina i controlli antifrode

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 e del provvedimento direttoriale n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha sospeso e poi dichiarato non effettuate sette comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per un valore complessivo di euro 2.148.441,75. In via preliminare hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, qualificando lo scarto come atto amministrativo preventivo e antifrode, distinto da un accertamento tributario e incidente soltanto sulla modalità di fruizione della detrazione. Hanno inoltre dedotto che l'atto fosse illegittimo per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, mancata indicazione dello specifico profilo di rischio previsto dall'art. 122-bis e violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario. Lo scarto previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 si inserisce nella sequenza funzionale di fruizione dell'agevolazione fiscale e incide direttamente sulle modalità di utilizzazione della detrazione, impedendo l'emersione, la circolazione e la compensazione del credito d'imposta. Nel caso concreto, poiché il condominio aveva beneficiato integralmente dello sconto in fattura senza effettuare il pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto precludeva in concreto anche la fruizione ordinaria della detrazione, con effetti sostanziali equivalenti al diniego dell'agevolazione. L'atto è quindi riconducibile alla categoria del diniego o della revoca di agevolazioni prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992; la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili va intesa per categorie, includendo anche atti atipici che producano i medesimi effetti. La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo non modificano la natura tributaria del rapporto. Neppure la contestuale impugnazione del provvedimento generale direttoriale radica la giurisdizione amministrativa, poiché gli atti individuali applicativi sono atti a contenuto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto, anche disapplicandolo se necessario. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice tributario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina la detrazione fiscale del superbonus, quale agevolazione fruibile ordinariamente mediante detrazione dall'imposta lorda.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente, in luogo della detrazione diretta, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; la comunicazione telematica è necessaria per rendere operativa la modalità alternativa di fruizione.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente e, ove i profili di rischio siano confermati, considerare non effettuata la comunicazione dell'opzione; tale esito incide sulla fruizione dell'agevolazione fiscale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    L'elenco degli atti impugnabili, pur tassativo, è interpretato per categorie e comprende atti atipici riconducibili agli effetti del diniego o della revoca di agevolazioni; lo scarto è ricondotto a tale categoria.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Radica la giurisdizione tributaria in base alla natura tributaria del rapporto, senza distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, nel termine perentorio indicato dal giudice amministrativo, ai fini della translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario, perché l'atto incide sulla fruizione di un'agevolazione fiscale e si inserisce nel rapporto tributario tra contribuente, fornitore e Agenzia delle Entrate.
  • La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 riguardano la funzione del potere esercitato, ma non ne mutano la natura tributaria né spostano la controversia nella giurisdizione amministrativa.
  • L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, deve essere riferita alle categorie di atti individuate dalla norma; vi rientrano anche atti con diverso nomen iuris che producano effetti sostanzialmente riconducibili al diniego o alla revoca di un'agevolazione fiscale.
  • Quando siano impugnati insieme un atto generale o regolamentare presupposto e un atto individuale applicativo a contenuto tributario, la presenza dell'atto individuale radica la giurisdizione del giudice tributario; quest'ultimo può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo ai fini della decisione.
  • Se il contribuente ha fruito integralmente dello sconto in fattura senza effettuare il pagamento con bonifico parlante, lo scarto della comunicazione può precludere in concreto ogni forma di fruizione della detrazione, rendendo l'effetto dell'atto sostanzialmente equivalente al diniego dell'agevolazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

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