Ordinanza n. 1188/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'accertamento della nullità e/ l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. -OMISSIS- dell'11.12.2025 (doc. 1), comunicata in data 16.12.2025 (doc. 1.1), con cui il Comune di Cervino ha disposto l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale in favore della -OMISSIS- S.r.l.; - della Determinazione Dirigenziale reg. gen. -OMISSIS- dell'8.1.2026 con cui il Comune di Cervino ha preso atto del fitto di ramo d'azienda della -OMISSIS- S.r.l. in favore della -OMISSIS- S.r.l. (doc. 1.2); - della proposta di aggiudicazione provvisoria della Provincia di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 10.11.2025 (doc. 2); - della nota del 4.12.2025, trasmessa in data 11.12.2025, con cui la Commissione di gara ha respinto l'istanza di autotutela avanzata dal Consorzio odierno ricorrente in data 13.11.2025 (doc. 3); - di tutti i verbali di gara (da doc. 4.1 a 4.5); - del sub-criterio 2.1 del Disciplinare di gara ove inteso nel senso fatto proprio dalla Commissione di gara, ossia di richiedere che la percentuale del 75% di raccolta differenziata debba essere conseguita all'inizio dell'appalto e non al termine del primo anno di servizio; - in subordine, di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: -OMISSIS-), ivi compresi: a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 5); b) il Capitolato di gara (doc. 6); c) il Piano industriale; - la Determina dirigenziale reg. gen. n. -OMISSIS- del 17.3.2025 - conosciuta solo quanto ai suoi estremi - con cui il Comune di Cervino ha nominato la Commissione di gara; - di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi: a) la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- del 17.9.2024 con cui il Comune di Cervino si è determinato ad avviare una procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale (doc. 7); b) la Convenzione prot n. -OMISSIS- d.d. 11.6.2024 stipulata tra il Comune di Cervino e la SUA Provincia di Caserta, conosciuta solo quanto ai suoi estremi; - di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- SRL il 10\2\2026, per l’annullamento: a) Della Determina R.G. -OMISSIS- del 11.12.2025 del Comune di Cervino di approvazione dei verbali dal n. 1 al n. 5 trasmessi dalla SUA di Caserta e pedissequa graduatoria relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di igiene urbana del Comune di Cervino” (CIG: -OMISSIS-), limitatamente alla parte in cui è stata disposta la ammissione e conseguente collocazione del -OMISSIS- al secondo posto; b) Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.11.2025 della SUA di Caserta, limitatamente alla parte in cui è stata disposta l’ammissione e conseguente collocazione del -OMISSIS- al secondo posto della graduatoria provvisoria; c) Dei verbali di gara n. 1 del 02/12/2024, n. 2 del 19.12.2024, n. 3 del 03.01.2025, n. 4 del 28.05.2025, n. 5 del 30.10.2025, nella parte in cui la Commissione ha ammesso e valutato la offerta presentata dal -OMISSIS- che sarebbe dovuta, invece, essere esclusa per le ragioni dedotte con il presente gravame; d) Dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 5 del 30.10.2025, anche nella parte in cui la commissione di gara ha attribuito alla offerta tecnica dal Consorzio per il sub criterio A il punteggio massimo, pari a quattro punti; e) Del provvedimento di ammissione, ove adottato, nonché dei provvedimenti impliciti o anche per silentium, con cui è stata disposta l’ammissione e valutazione della offerta presentata dal -OMISSIS-, omettendo di rilevare le cause di esclusione indicate nei motivi del presente ricorso incidentale nonché, ove lesive, delle comunicazioni relative al prosieguo delle operazioni di gara; f) Dei chiarimenti forniti dal R.U.P. in data 13.11.2024, con particolare riferimento al chiarimento reso ed applicato dalla commissione di gara in ordine agli articoli 5.2, lett. a), 5.6 e 6.1, lett. c) del disciplinare, in caso di partecipazione dei consorzi stabili; g) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11\3\2026 : per l’annullamento -) degli artt. 5.2, lett. a) e n. 1) e 5.6, lett. a) e c) del Disciplinare di gara, ove inter-pretati nel senso fatto proprio dalle Società ricorrenti incidentali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Cervino, unitamente agli atti di gara, al rigetto dell'istanza di autotutela e agli atti relativi al subentro della società affittuaria del ramo d'azienda
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore di una società concorrente, nonché gli atti della procedura e il rigetto dell'istanza di autotutela, chiedendo anche la sospensione cautelare. Tra le contestazioni emergeva l'erronea interpretazione del sub-criterio relativo all'incremento della raccolta differenziata e al conseguimento della soglia del 75%; la dedotta soluzione di continuità nel possesso dei requisiti conseguente all'affitto di ramo d'azienda e al subentro della società affittuaria; l'insufficiente trasferimento dei requisiti esperienziali; la pretesa commistione o continuità tra il consorzio ricorrente e altro consorzio; l'omessa dichiarazione di una penale applicata alla società aggiudicataria; nonché l'illegittimità del riparto di competenze tra il Comune e la Provincia di Caserta/SUA. La società aggiudicataria ha inoltre proposto ricorso incidentale contro l'ammissione e la valutazione dell'offerta del consorzio ricorrente, deducendo cause di esclusione e contestando l'interpretazione del disciplinare applicata ai consorzi stabili; ha poi proposto motivi aggiunti contro alcune clausole del disciplinare. La valutazione del ricorso incidentale è stata ritenuta superflua nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, con cognizione sommaria. Ha ritenuto corretto il calcolo del punteggio relativo all'incremento della raccolta differenziata: il disciplinare e il capitolato richiedevano, non irragionevolmente, un aumento annuo del 2%, da rapportare alla conclusione di ciascuno dei cinque anni di servizio, per un incremento minimo complessivo del 10%. Ha escluso che l'affitto di ramo d'azienda determinasse una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti, poiché il contratto trasferiva l'intera posizione contrattuale e i relativi requisiti, senza connotazioni elusive; ha inoltre ritenuto pienamente trasferiti i requisiti esperienziali. Ha rilevato una significativa cesura organizzativa e proprietaria tra il consorzio ricorrente e l'altro consorzio, anche perché quest'ultimo aveva dichiarato di non utilizzare i requisiti esperienziali del primo. Quanto alla penale applicata alla società aggiudicataria, ha ritenuto che si trattasse di un'unica penale, parzialmente conciliata e comunque inferiore all'1% del valore contrattuale, tale da non configurare un inadempimento rilevante idoneo a far sorgere gli obblighi dichiarativi contestati. Ha infine ritenuto conforme alla convenzione tra Provincia e Comune il riparto delle funzioni nella procedura, osservando che la SUA qualificata aveva esercitato correttamente la vigilanza in tutte le fasi di gara. Il ricorso incidentale è rimasto impregiudicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 23 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata verificando, in sede sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris; il TAR lo ha escluso e ha respinto l'istanza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione della legittimità degli atti di gara è svolta nei limiti della cognizione sommaria e può fondare il rigetto della sospensiva quando le censure non presentino un apprezzabile fumus boni iuris.
- Quando la lex specialis prevede un incremento percentuale annuo di una prestazione per ciascun anno della durata contrattuale, è legittimo calcolare il punteggio premiale rapportando l'incremento a ogni anno di servizio e considerando l'incremento complessivo maturato nell'intera durata prevista, se tale interpretazione risulta coerente con disciplinare e capitolato e non irragionevole.
- L'affitto di ramo d'azienda può assicurare la continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione quando il contratto trasferisce l'intera posizione contrattuale e i requisiti pertinenti, purché il trasferimento non presenti carattere elusivo.
- Una penale applicata a un operatore economico non determina necessariamente un obbligo dichiarativo in gara: occorre verificare, in concreto, la rilevanza dell'inadempimento; una penale unica, parzialmente conciliata e inferiore all'1% del valore del contratto è stata ritenuta non sufficiente, nel caso esaminato, a integrare un inadempimento rilevante.
- Il riparto delle funzioni tra ente committente e stazione unica appaltante deve essere valutato alla luce della convenzione tra gli enti; è legittimo quando la stazione unica esercita correttamente le funzioni di vigilanza e le competenze risultano conformi all'accordo interistituzionale.
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