Cassazione Penale, Sentenza n. 1322/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che riconosceva la continuazione tra più condanne irrevocabili chiedendo l'annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il motivo principale è che, nel calcolare l'aumento di pena per i reati satellite, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) in relazione alle sentenze n.1 e n.2, celebrate con rito abbreviato, violando gli artt. 438 e ss. e le norme sul computo della continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati satellite (sentenze sub 1 e 2), perché la decisione della Corte di appello non specificava se l'aumento di pena fosse stato calcolato al netto della riduzione premiale prevista per il rito abbreviato. Ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, richiamando i principi consolidati: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati in precedenza, individuare il reato piu grave e poi applicare aumenti autonomi per i satellite tenendo conto della riduzione prevista dal rito abbreviato e motivando di averla considerata; non puo quantificare aumenti superiori a quelli fissati in sede di cognizione
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
norma invocata come base per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
individua il vizio di motivazione e la violazione di norme di diritto come mezzo di impugnazione in Cassazione utilizzato dal ricorrente
artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.
richiamate dal ricorrente nell'ambito delle censure sul calcolo della pena e sulle modalita procedurali del giudizio (richiamo generico nel motivo)
art. 81 cod. pen.
disciplina l'aumento di pena per la continuazione; la Corte richiama che gli aumenti devono essere commisurati e non possono eccedere quelli gia fissati nelle sentenze di cognizione
art. 442 cod. proc. pen.
prevede la riduzione premiale di un terzo per il rito abbreviato; la Corte afferma che l'aumento per reati-satellite, quando il relativo giudizio e stato celebrato con rito abbreviato, e soggetto a tale riduzione e il giudice dell'esecuzione deve indicare di averla conteggiata
Massime di principio
- Quando si ridetermina la pena per continuazione in sede esecutiva il giudice deve prima scorporare i reati che erano stati unificati in precedenti sentenze e individuare il reato piu grave come base del nuovo computo
- Se i reati satellite sono stati giudicati con il rito abbreviato, l'aumento di pena applicato in sede esecutiva deve tenere conto della riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. (un terzo) e il giudice deve esplicitare in motivazione di averne tenuto conto
- La riduzione dovuta al rito abbreviato e aritmeticamente determinata: il giudice non deve motivare il 'quantum' della riduzione ma deve rendere chiaro che essa e stata applicata nel calcolo degli aumenti
- Il giudice dell'esecuzione non puo fissare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli gia riconosciuti dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile
- In caso di omissione o di mancata specificazione rispetto all'applicazione della riduzione per rito abbreviato, la decisione puo essere annullata e rinviata per nuovo esame
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