Cassazione Penale, Sentenza n. 42655/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza tra Corte d'appello e Tribunale relativo all'individuazione del giudice dell'esecuzione per la domanda di Cosimo Magno di esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta in sede di appello dopo la riduzione della pena da un anno a quattro mesi per il reato previsto dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, L. n. 401/1989. La questione centrale era se, essendo intervenuta in appello una riforma solo quoad poenam, il giudice dell'esecuzione fosse il Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado o la Corte d'appello che ha pronunciato la modifica della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha ritenuto competente il Tribunale di Lecce come giudice dell'esecuzione. Ha motivato che la riforma operata in appello ha riguardato esclusivamente la pena (quoad poenam) con conseguente sostituzione con la sanzione del lavoro di pubblica utilità; in tali ipotesi si applica l'art. 665, comma 2, c.p.p., che attribuisce il ruolo di giudice dell'esecuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Richiamata la giurisprudenza consolidata sul punto, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale e le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 c.p.p.
Stabilisce la fattispecie del conflitto di competenza quando due giudici rifiutano la cognizione dello stesso procedimento rispetto alle medesime persone; la Corte ha ritenuto sussistente il conflitto ai sensi di questa norma.
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che assegna il ruolo di giudice dell'esecuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado quando l'intervento in grado successivo ha riguardato soltanto la pena; la Corte l'ha applicata per ritenere competente il Tribunale.
art. 189, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada)
Richiamata in giurisprudenza rispetto alla materia delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha citato precedenti che hanno chiarito che il riconoscimento di tale sanzione in appello costituisce riforma solo quoad poenam, con conseguente competenza del Tribunale per l'esecuzione.
L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 4-bis e 4-ter
Normativa che individua il fatto-reato contestato al condannato; la sentenza di merito ha ridotto la pena relativa a tale reato in sede di appello.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 22280 del 25/01/2018, Rv. 273112
Precedente che afferma il principio secondo cui la competenza a provvedere sulla richiesta di revoca di sanzione sostitutiva concessa in appello, quando l'appello ha confermato la pronuncia di primo grado eccetto la pena, spetta al Tribunale ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.; la Corte ha richiamato questo orientamento consolidato.
Massime di principio
- Se in grado superiore (appello) la riforma concerne soltanto la pena (quoad poenam), compresa la sua sostituzione con una sanzione alternativa come il lavoro di pubblica utilità, il giudice dell'esecuzione è il Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado (art. 665, comma 2, c.p.p.).
- La qualificazione dell'intervento del giudice d'appello come limitato alla pena è decisiva per l'attribuzione della competenza: se in appello si interviene invece sulla condanna sostanziale o sulla responsabilità, può cambiare la competenza all'esecuzione.
- In presenza di rifiuto concorrente di due giurisdizioni si configura conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., da risolvere dalla Corte di legittimità; è opportuno che il giudice che si ritiene incompetente non decida il merito ma rimetta gli atti.
- La giurisprudenza consolidata va consultata quando la modifica di pena comporta l'applicazione di sanzioni sostitutive previste da norme speciali (es. codice della strada): anche in questi casi prevale l'orientamento che considera la misura come riforma quoad poenam.
- Proceduralmente, chi ritiene competente il Tribunale deve attendere la pronuncia sul conflitto; una volta deciso, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente e adottate le comunicazioni previste (art. 32, comma 2, c.p.p.).
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