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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20588/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione fiscale emessa da una regione per il recupero di eccedenze finanziarie relative a un piano di formazione professionale. L’associazione temporanea di imprese destinataria dell’ingiunzione aveva prima proposto opposizione davanti al tribunale, contestando la validità dell’atto e, in subordine, l’entità della somma richiesta; il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo l’importo. In appello, la medesima parte aveva censurato la decisione di primo grado, ma la corte territoriale aveva dichiarato l’appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo di impugnazione e il minor periodo di sospensione feriale. Nel ricorso per cassazione, l’associazione temporanea denunciava violazione degli artt. 132 n. 5 e 352 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello avesse deliberato la sentenza in data anteriore all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, con successivo deposito molto tempo dopo, deducendo quindi un vizio del procedimento decisionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la data di deliberazione indicata in sentenza sia anteriore alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ma la pubblicazione sia successiva, si presume, in assenza di elementi contrari, che la data di deliberazione sia frutto di mero errore materiale, senza lesione del diritto di difesa. Ha osservato inoltre che la sentenza impugnata riportava correttamente l’udienza di precisazione delle conclusioni e dava conto delle conclusioni rassegnate dalle parti, circostanze che rafforzavano la presunzione di regolarità del procedimento deliberativo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della regione, ed è stato dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 5 c.p.c.

    è richiamato per la censura sulla motivazione e sulla regolarità della sentenza collegiale, ma la violazione è esclusa perché la difformità della data di deliberazione, in assenza di contrari elementi, è considerata mero errore materiale.

  • art. 352 c.p.c.

    è invocato dalla ricorrente per contestare il momento della deliberazione della causa in appello; la Corte ritiene infondato il motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    costituisce il parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    è richiamato dalla corte territoriale ai fini della tardività dell’appello, con applicazione del termine lungo di impugnazione nel testo anteriore alla riforma del 2009.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    incide sul computo del termine di sospensione feriale, ridotto rispetto al regime precedente, ai fini della verifica della tempestività dell’appello.

  • L. n. 162/2014

    conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per la riduzione del periodo di sospensione feriale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la decisione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se la data di deliberazione riportata in una sentenza collegiale è anteriore all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma la pubblicazione è successiva, la difformità della data è presumibilmente un errore materiale, salvo prova contraria.
  • In assenza di elementi contrari, la regolarità del processo deliberativo si presume quando la sentenza riporta correttamente l’udienza di precisazione delle conclusioni e dà conto delle conclusioni rassegnate dalle parti.
  • Un vizio meramente formale relativo alla data di deliberazione non determina di per sé nullità della sentenza se non emerge un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La tardività dell’impugnazione va verificata applicando il termine lungo vigente ratione temporis, tenendo conto anche dell’eventuale riduzione del periodo di sospensione feriale prevista dalla disciplina sopravvenuta applicabile al caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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