Cassazione Civile, Ordinanza n. 11701/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia tra privati e amministrazione/esecutrice di lavori pubblici nasceva da un procedimento espropriativo per la realizzazione e l'adeguamento di una strada statale con costruzione di un ponte. I proprietari di un fondo, agendo anche quale eredi di uno dei comproprietari, avevano chiesto il risarcimento dei danni assumendo che, nell'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice avesse occupato una porzione di terreno molto più ampia di quella prevista dagli atti espropriativi, trasformandola irreversibilmente e rendendo il residuo del fondo intercluso e inaccessibile. Il tribunale ordinario aveva accolto la domanda e condannato la società pubblica committente. La corte d'appello aveva invece declinato la giurisdizione ritenendo che la pretesa investisse l'esercizio del potere espropriativo, quindi la giurisdizione amministrativa. Riassunta la causa davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione sostenendo che lo sconfinamento rispetto al provvedimento di esproprio configura un comportamento di fatto in carenza assoluta di potere, mentre il danno da interclusione deriverebbe dalla cattiva esecuzione dell'opera pubblica, non da un illegittimo esercizio del potere amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e, per conseguenza, ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva declinato la giurisdizione. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse il risarcimento dei danni da sconfinamento su aree non comprese nella procedura espropriativa e da modalità esecutive dei lavori che avevano intercluso il fondo, sicché veniva in rilievo un comportamento materiale illecito della pubblica amministrazione o del soggetto esecutore, non l'esercizio di poteri autoritativi. La domanda risarcitoria e ripristinatoria per occupazione usurpativa e per danni da cattiva esecuzione dell'opera pubblica appartiene dunque al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998
La norma non è stata ritenuta idonea a radicare la giurisdizione amministrativa nella fattispecie, poiché qui non era contestato l'esercizio di poteri espropriativi ma un comportamento materiale illecito.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio e ai fatti allegati, non alla sola formula della domanda o al tipo di pronuncia richiesta.
- Quando la realizzazione di un'opera pubblica occupa o trasforma aree diverse o più ampie rispetto a quelle incluse nella procedura espropriativa, lo sconfinamento integra un comportamento materiale in carenza assoluta di potere e la relativa azione risarcitoria/ripristinatoria spetta al giudice ordinario.
- La domanda di risarcimento dei danni derivanti da cattiva esecuzione di lavori pubblici, fondata sulla violazione di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza e non su scelte autoritative dell'amministrazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La circostanza che il danno si colleghi a un procedimento espropriativo non basta, da sola, a devolvere la controversia al giudice amministrativo se la lesione lamentata deriva da una condotta materiale esecutiva estranea all'esercizio del potere.
Come è indicizzato
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