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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1423

Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce criteri quantitativi per valutare quando uno Stato membro ospitante può richiedere a un istituto di pagamento la nomina di un punto di contatto centrale. Definisce inoltre le funzioni essenziali di tale soggetto, che opera come canale unico di comunicazione con le autorità e supporta gli obblighi informativi, le ispezioni e le misure di vigilanza. Si tratta di una misura di dettaglio che integra l’articolo 29 della direttiva (UE) 2015/2366 con regole tecniche di applicazione.

Norme tecniche sui criteri che rendono opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e sulle relative funzioni per gli istituti di pagamento operanti transfrontalieramente.

Ambito di applicazione

Si applica agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva (UE) 2015/2366 che prestano servizi di pagamento in uno Stato membro ospitante tramite agenti, nell’esercizio del diritto di stabilimento e, per alcune soglie, anche nell’ambito della libera prestazione di servizi. Riguarda il rapporto tra istituti di pagamento, autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, e i casi in cui lo Stato membro ospitante può richiedere la nomina di un punto di contatto centrale. Non introduce esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva, ma specifica quando la richiesta è proporzionata e quali funzioni minime deve svolgere il punto di contatto centrale.

Regolamento delegato (UE) 2020/1423 - criteri e funzioni dei punti di contatto centrali nei servizi di pagamento

Il regolamento integra la direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) specificando, in chiave di proporzionalità, quando uno Stato membro ospitante può richiedere a un istituto di pagamento la nomina di un punto di contatto centrale. La disciplina si colloca nel quadro della vigilanza sui servizi di pagamento prestati in regime di stabilimento attraverso agenti, con l’obiettivo di facilitare i flussi informativi e la cooperazione tra autorità competenti.

Ambito di applicazione

La normativa riguarda gli istituti di pagamento che operano in uno Stato membro ospitante tramite agenti, nell’esercizio del diritto di stabilimento, e, per alcuni criteri quantitativi, anche con riferimento alle operazioni svolte tramite agenti situati nello Stato membro ospitante nell’ambito della libera prestazione di servizi. Il regolamento si applica al rapporto tra l’istituto di pagamento, l’autorità competente dello Stato membro di origine e quella dello Stato membro ospitante, senza introdurre un regime autonomo rispetto alla direttiva, ma integrandone l’articolo 29.

Criteri quantitativi per la nomina

L’articolo 1 stabilisce che la richiesta di nominare un punto di contatto centrale è opportuna solo se ricorre almeno uno dei seguenti parametri:

  • almeno 10 agenti nello Stato membro ospitante attraverso i quali l’istituto di pagamento presta servizi di pagamento di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 nell’esercizio del diritto di stabilimento;
  • valore totale delle operazioni di pagamento superiore a 3 milioni di EUR nell’ultimo esercizio finanziario, effettuate nello Stato membro ospitante tramite agenti situati in tale Stato membro, con almeno due agenti operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento;
  • numero totale di operazioni di pagamento superiore a 100.000 nell’ultimo esercizio finanziario, effettuate nello Stato membro ospitante tramite agenti situati in tale Stato membro, con almeno due agenti operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento.

Tali soglie recepiscono l’esigenza, richiamata nei considerando, di evitare oneri sproporzionati per gli istituti di pagamento transfrontalieri, consentendo alle autorità di disporre di parametri oggettivi per valutare la necessità del presidio locale.

Funzioni del punto di contatto centrale

L’articolo 2 definisce le funzioni minime del punto di contatto centrale nominato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva:

  • agisce come prestatore unico e punto di raccolta unico per gli obblighi di informazione verso le autorità competenti dello Stato membro ospitante, con riferimento ai servizi prestati tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;
  • funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento nelle comunicazioni con le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, anche fornendo documenti e informazioni su richiesta;
  • agevola le ispezioni in loco presso gli agenti operanti nello Stato membro ospitante e l’attuazione delle misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti.

Il regolamento impone inoltre agli istituti di pagamento di garantire che il punto di contatto disponga delle risorse necessarie e abbia accesso a tutti i dati necessari per svolgere tali funzioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Criteri per la nomina del punto di contatto centrale

La richiesta di nomina è considerata opportuna, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, solo se è soddisfatto almeno uno dei tre criteri stabiliti dall’articolo 1: (i) almeno 10 agenti nello Stato membro ospitante; oppure (ii) valore totale delle operazioni di pagamento nello Stato membro ospitante superiore a 3 milioni di EUR nell’ultimo esercizio finanziario, effettuate tramite agenti situati in tale Stato membro, con almeno due agenti impiegati nell’esercizio del diritto di stabilimento; oppure (iii) numero totale di operazioni di pagamento superiore a 100.000 nell’ultimo esercizio finanziario, effettuate tramite agenti situati nello Stato membro ospitante, con almeno due agenti impiegati nell’esercizio del diritto di stabilimento.

Funzioni del punto di contatto centrale

Il punto di contatto centrale funge da prestatore e punto di raccolta unico per gli obblighi di informazione verso le autorità competenti dello Stato membro ospitante relativi ai servizi prestati tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento; opera come punto di contatto unico nelle comunicazioni con le autorità dello Stato membro di origine e ospitante, anche trasmettendo documenti e informazioni su richiesta; agevola le ispezioni in loco presso gli agenti e l’attuazione delle misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti. Gli istituti di pagamento devono assicurare che il punto di contatto disponga delle risorse necessarie e dell’accesso a tutti i dati pertinenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentovigilanza prudenzialemercato internocooperazione tra autoritàstabilimento e libera prestazione di servizi

Testo integrale

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