Cassazione Civile, Ordinanza n. 15549/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento relativi alla TARES per l’anno 2013, concernenti immobili ubicati nel territorio comunale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente e annullato gli atti impositivi, ritenendo che, essendo intervenuto il sequestro del capitale sociale e l’amministrazione giudiziaria ai sensi del Codice antimafia, l’accertamento dei crediti tributari dovesse essere svolto esclusivamente dal giudice delegato della procedura di prevenzione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che i crediti TARES erano anteriori alla misura di prevenzione e che il procedimento di prevenzione non sottrae al giudice tributario la cognizione sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, ma si limita all’accertamento dell’idoneità del titolo ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la misura di prevenzione non sospende il potere di accertamento dell’ente impositore con riferimento a crediti tributari sorti prima del sequestro, né attribuisce al giudice della prevenzione una competenza esclusiva a decidere sull’an e sul quantum del tributo. Il giudice della prevenzione è competente solo a verificare l’idoneità del titolo e la collocazione del credito nel passivo concorsuale, mentre la contestazione della debenza del tributo resta devoluta al giudice tributario. La sentenza d’appello, avendo annullato gli avvisi sul presupposto dell’esclusiva competenza del giudice delegato, è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato solo per il rito camerale e la regolare instaurazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
la disciplina del procedimento di prevenzione non attribuisce al giudice delegato il potere esclusivo di accertare an e quantum dei crediti tributari anteriori al sequestro; il suo ruolo è limitato all’accertamento dell’idoneità del titolo e all’insinuazione al passivo
art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
la controversia sulla debenza del tributo resta devoluta alla giurisdizione tributaria
art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro
la disposizione sospende solo il pagamento, non il potere di accertamento; opera per i tributi maturati durante la vigenza del sequestro e della confisca, non per quelli anteriori
art. 50, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile
l’estinzione per confusione riguarda solo i crediti erariali e non i tributi locali
art. 1253 c.c.
richiamato per la confusione tra qualità di debitore e creditore nei crediti erariali in caso di confisca definitiva
art. 55, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive
richiamato come indice della concorsualità della procedura, ma non come preclusione al potere di accertamento tributario
art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
la domanda di ammissione al passivo riguarda crediti dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro
art. 56, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
la domanda di ammissione al passivo concorsuale ... non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza
evidenzia che, nel procedimento di prevenzione, la domanda di insinuazione non produce effetti conservativi, rafforzando la necessità di tutela davanti al giudice tributario
art. 31, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
menzionato nel contesto dell’estinzione dei crediti erariali per confusione
art. 2943, comma 4, c.c.
richiamato per il rischio di dover reiterare atti interruttivi della prescrizione
art. 2964 c.c.
richiamato per il rischio di decadenza se si negasse la tutela davanti al giudice tributario
art. 29 e art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamati nel passaggio sulle modalità di accertamento e sulla sufficienza dell’estratto di ruolo in sede concorsuale
art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare
richiamato in analogia per chiarire che gli atti tributari con intimazione ad adempiere sono incompatibili con l’esecuzione concorsuale, ma ciò non trasferisce al giudice concorsuale il sindacato sulla debenza del tributo
art. 94 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato per distinguere gli effetti della domanda di insinuazione nel fallimento rispetto alla prevenzione
artt. 92 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
utilizzati in via comparativa per evidenziare il parallelismo procedurale con il Codice antimafia
artt. 205 ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
richiamati in chiave comparativa rispetto al modello concorsuale
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la sospensione del versamento dei tributi relativi agli immobili sequestrati non comporta la sospensione del potere di accertamento dell’ente impositore, né rende improponibili gli avvisi di accertamento per imposte sorte prima del sequestro.
- La cognizione del giudice della prevenzione sull’ammissione dei crediti tributari è limitata all’idoneità del titolo e alla collocazione del credito nel passivo; la contestazione dell’an o del quantum del tributo resta devoluta al giudice tributario.
- La misura di prevenzione non sposta la giurisdizione sulla debenza del tributo dal giudice tributario al giudice delegato della procedura, perché l’accertamento concorsuale e l’accertamento tributario operano su piani distinti e complementari.
- L’atto impositivo notificato per crediti antecedenti alla misura di prevenzione è opponibile alla procedura e può essere contestato dinanzi al giudice tributario dall’amministratore giudiziario, senza che la pendenza del procedimento di prevenzione ne determini la nullità.
- La disciplina della sospensione del pagamento prevista per i beni sequestrati è finalizzata a evitare anticipazioni incerte durante la pendenza della misura, non a cancellare o a cristallizzare definitivamente il debito tributario.
- L’analogia tra procedimento di prevenzione, fallimento e liquidazione giudiziale serve solo a descrivere la struttura concorsuale dell’accertamento, ma non consente di trasferire automaticamente al giudice concorsuale le controversie sulla legittimità sostanziale dell’imposizione.
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