Cassazione Penale, Sentenza n. 39482/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rinvio ex art. 627 c.p.p. che aveva rideterminato la pena complessiva (detentiva e pecuniaria) a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne irrevocabili. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 78, 81, 99 c.p., 442, 623, comma 1, lett. a), e 671 c.p.p.: in particolare l'erronea applicazione della sanzione pecuniaria (il reato più grave, art. 74 d.P.R. 309/1990, è punito solo con pena detentiva), la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione degli aumenti ex art. 81 c.p. e contestazioni sulla modalità di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. rispetto alla riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato l'applicazione della sanzione pecuniaria (perché incompatibile con la natura detentiva del reato più grave e alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite) e ha riconosciuto la violazione del divieto di reformatio in peius rispetto a punti della decisione precedentemente favorevoli al ricorrente; ha disposto l'annullamento con rinvio delle restanti determinazioni riguardanti la pena detentiva, affinché il giudice del rinvio ridetermini la pena nel rispetto dei principi richiamati. Ha invece dichiarato infondata la censura sull'applicazione dell'art. 78 c.p. nella modalità prospettata dal ricorrente e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per rimessione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Il reato più grave (tra quelli valutati) è punito solo con pena detentiva; quindi, in caso di aumento ex art. 81 c.p., l'aumento deve avvenire con pena detentiva della stessa specie, escludendo l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
art. 81, comma 2, c.p.
Il cumulo e l'aumento per il concorso di reati devono essere quantificati rispettando la natura della pena prevista per il reato più grave; nelle ipotesi in esame l'aumento si traduce in pena detentiva della specie prevista per il reato più grave.
art. 78 c.p.
la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta
Il criterio moderatore del cumulo materiale stabilisce un limite massimo assoluto (30 anni) alla reclusione cumulata; in sede esecutiva la giurisprudenza prevalente applica la riduzione per il rito abbreviato prima dell'operazione del criterio moderatore.
art. 671 c.p.p.
Norma processuale che disciplina la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione e la revisione delle masse penali con riferimento a pronunce irrevocabili; qui è il fondamento procedurale della richiesta valutata dal giudice del rinvio.
art. 627 c.p.p.
Attribuisce al Tribunale funzione di giudice del rinvio per la determinazione della pena dopo il provvedimento di annullamento della Corte di cassazione.
art. 442 c.p.p.
Norma relativa al giudizio abbreviato e alle sue conseguenze (riduzioni); è richiamata nel quadro delle censure concernenti la misura della diminuzione di pena per il rito.
art. 297, comma 3, c.p.p.
Norma in tema di decorrenza delle misure cautelari: richiamata dal ricorrente ma ritenuta ininfluente rispetto alla questione del cumulo e della riduzione per il rito abbreviato in sede esecutiva.
Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento [ex art. 81, comma 2, cod. pen.] si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave
Principio applicato per escludere la multa quando il reato principale impone pena detentiva: l'incremento deve tradursi in pena detentiva e non in sanzione pecuniaria.
Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019 (Natale)
in caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ... il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare [tale] divieto ... in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente
Conferma che il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio: il giudice non può aggravare la posizione del condannato su punti che erano già favorevoli nella decisione annullata.
Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe)
la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene ...
Decisione riferita al giudizio di cognizione che pone la riduzione per abbreviato dopo la determinazione del cumulo; la Corte distingue però tra sede di cognizione e sede esecutiva, giustificando applicazioni differenziate in esecuzione.
Giurisprudenza di merito e di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 9522/2019; Sez. 5, n. 43044/2015; Sez. 1, n. 42316/2010)
Orientamenti secondo cui, in sede esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato si applica prima dell'operazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; ciò legittima che la somma ridotta sia poi sottoposta al limite di 30 anni.
Massime di principio
- Se il reato "più grave" è punito solo con pena detentiva, qualsiasi aumento per concorso (art. 81, comma 2) deve tradursi in pena detentiva della stessa specie: non sono ammesse sanzioni pecuniarie accessorie che contrastino con la natura della pena prevista per il reato principale.
- In caso di annullamento parziale favorevole al solo condannato, il giudice del rinvio non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto agli elementi e ai punti della decisione che erano già favorevoli (divieto di reformatio in peius in sede di rinvio).
- In sede esecutiva prevale l'orientamento secondo cui la riduzione per il rito abbreviato si applica prima dell'operazione del criterio moderatore (art. 78 c.p.), quindi il calcolo delle riduzioni e dei limiti di cumulo va fatto nell'ordine riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità esecutiva.
- Le questioni riguardanti contrasti giurisprudenziali sull'ordine di applicazione della riduzione per il rito e del criterio moderatore richiedono, per essere rimesse alle Sezioni Unite, la dimostrazione di un concreto e qualificato contrasto interpretativo; richiami generici non sono sufficienti.
- In situazioni analoghe: verificare sempre la natura della pena prevista per il reato più grave prima di applicare aumenti o sanzioni accessorie e controllare che la nuova determinazione non aggravi la posizione del ricorrente rispetto alla decisione annullata.
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