Cassazione Penale, Ordinanza n. 11027/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge processuale per asserito difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. In particolare ha sostenuto che il fatto ritenuto in decisione, per il quale era stato condannato, si sarebbe verificato in un luogo diverso da quello indicato nel capo di imputazione, con conseguente mutamento del fatto e lesione del diritto di difesa. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la censura si poneva in contrasto con il consolidato principio secondo cui il mutamento del fatto ricorre solo quando vi sia una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da incidere sull'oggetto dell'imputazione e sui diritti di difesa. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva escluso la violazione del principio di correlazione valorizzando il fatto che l'imputato aveva avuto conoscenza piena della contestazione e aveva potuto contraddire sul fatto nel corso del processo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
principio di correlazione tra accusa e sentenza
difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza impugnata
la violazione sussiste solo quando vi sia un mutamento radicale del fatto contestato, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e concreto pregiudizio per la difesa; non basta il mero confronto letterale tra imputazione e sentenza.
art. 606 c.p.p.
è richiamato implicitamente il vizio di violazione di legge processuale dedotto con il ricorso, che però è stato ritenuto manifestamente infondato e non specifico nei confronti della motivazione di appello.
art. 616 c.p.p.
a seguito dell'inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, la violazione del principio sussiste solo se la decisione introduce una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto, tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa.
- Non è sufficiente, per dedurre il vizio di correlazione, evidenziare una mera difformità letterale tra il capo di imputazione e il fatto ricostruito in sentenza; occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio difensivo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: se la corte territoriale ha spiegato che l'imputato ha potuto difendersi sul fatto nel contraddittorio, la censura che ignori tale passaggio è inammissibile per difetto di specificità.
- La violazione del principio di correlazione non è configurabile quando, nel corso del processo, le parti abbiano discusso effettivamente sul fatto storico poi valorizzato in sentenza e l'imputato abbia avuto piena conoscenza dei termini dell'accusa.
Come è indicizzato
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