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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3659/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 relativa al possesso di hashish (quantitativo per 304 dosi medie) e cocaina (quantitativo per 83 dosi medie). Le doglianze principali sono: 1) utilizzabilità e attendibilità della consulenza tecnica del P.M., con errore nell'indicazione del principio attivo della cocaina e nel calcolo delle dosi; 2) valutazione del "test del capello" che mostrerebbe uso personale continuativo da parte di Raucci e dunque destinazione prevalente ad uso personale; 3) valutazione del denaro contante (circa 9.000 euro) come provento illecito nonostante la difesa abbia documentato prelievi di sussidio e redditi leciti; 4) insufficiente prova del concorso di De Caro nella attività di detenzione/cessione, mancando la descrizione di un contributo concreto; 5) censura sulla commisurazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile, per manifesta infondatezza, il primo motivo relativo all'errore di calcolo del consulente del P.M., ritenendo che l'errore non renda inutilizzabile la consulenza (non essendo prova illegale) e che l'errore sia già stato emendato o valutato in favore degli imputati. Rigetta anche le censure sul "test del capello" e sulla valenza del denaro contante, ritenendo le deduzioni della Corte territoriale ragionevoli e non manifestamente illogiche. Tuttavia la Corte ritiene insufficiente la motivazione rispetto alla posizione di De Caro: le sentenze di merito non riportano i contenuti dei messaggi rinvenuti sul suo telefono né spiegano adeguatamente il suo contributo al reato; perciò annulla la sentenza impugnata rispetto a De Caro e dispone rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il ricorso di Raucci è dichiarato inammissibile; Raucci è condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma applicata per la qualificazione della detenzione di sostanze stupefacenti in relazione alla quantità e al numero di dosi ricavabili; il calcolo delle dosi incide sulla configurazione della fattispecie (reato più grave), ma errori di calcolo non rendono automaticamente priva di efficacia la prova tecnica se non illegale.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    art. 191, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che la consulenza tecnica del P.M. non è prova "illegale" di per sé; eventuali errori attengono alla valutazione e alla capacità dimostrativa, non alla sua utilizzabilità.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e delle attenuanti: la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri stabiliti da tali norme; la Cassazione non riesamina la congruità della pena se non sussiste arbitrio o illogicità manifesta.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e la liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna di Raucci a pagare le spese e versare 3.000 euro.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di onere di provare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ritenuto sussistente tale assenza di colpa per Raucci.

Massime di principio

  • Un errore materiale o di calcolo in una consulenza tecnica non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità: si tratta di un vizio che incide sulla valutazione/attendibilità della prova e non sulla sua ammissibilità, salvo che si tratti di illegalità nella raccolta o nella formazione della prova.
  • Il "test del capello" attesta l'uso personale ma non dimostra da solo la quantità destinata al consumo privato o all'immissione nello spaccio; va sempre correlato ad altri elementi (confezionamento, ritagli di cellophane, denaro, messaggi, distribuzione in più luoghi) per dedurre la destinazione a cessione.
  • La mera presenza di somme di denaro non prova automaticamente l'origine illecita: tuttavia il giudice può desumere la non compatibilità con redditi leciti in base all'ordine di grandezza, modalità di tenuta o prelievo dei contanti, e alla mancata prova di altre fonti lecite continuative.
  • Per asserito concorso di una convivente/coabitante è necessaria una motivazione specifica che indichi il contributo (materiale o morale) offerto: la semplice presenza delle sostanze in casa o il rinvenimento in più punti non sono di per sé decisivi senza elementi che colleghino la persona alla gestione o al commercio.
  • Le censure sulla determinazione della pena in Cassazione sono limitate: non si può ottenere una revisione della discrezionalità del giudice di merito se la motivazione è logica e congrua; solo in presenza di illogicità o arbitrio la Cassazione interviene.
  • Se i giudici di merito omettono di riportare o valutare elementi decisivi (es. contenuto di messaggi rilevanti), la Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio per un supplemento di motivazione o nuovo giudizio.

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