Cassazione Civile, Ordinanza n. 22881/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel precedente provvedimento della Corte di cassazione era stata accolta la impugnazione della parte assistita dal ricorrente e, limitatamente al capo spese del primo grado, la Corte aveva cassato la sentenza e liquidato le spese in favore della parte vittoriosa, ma nel dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante la specifica e tempestiva richiesta già formulata nel giudizio. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale chiedendo di integrare il dispositivo dell'ordinanza n. 19028/2023 con la formula di distrazione in suo favore quale antistatario. La società intimata è rimasta senza difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese sia emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., quando la richiesta sia stata tempestivamente proposta dal difensore. Ha quindi ordinato di integrare il dispositivo dell'ordinanza n. 19028/2023 aggiungendo, dopo la liquidazione delle spese del primo grado, la locuzione 'con distrazione in favore dell'Avv. Alberto Prosperini, dichiaratosi antistatario'. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa del relativo procedimento e l'insussistenza di una soccombenza in senso tecnico.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza o ordinanza di cassazione è lo strumento utilizzabile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 287 c.p.c.
Richiamato come base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
Richiamato per la disciplina del procedimento correttivo e per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
art. 91 c.p.c.
Non è applicabile al procedimento di correzione, poiché in esso non è configurabile soccombenza tra le parti e quindi non si procede alla liquidazione delle spese.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti di competenza della cancelleria a seguito della correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la domanda sia stata ritualmente e tempestivamente formulata nel giudizio, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto per i provvedimenti del giudice.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. il difensore che abbia chiesto la distrazione è legittimato a proporre istanza di correzione anche se non è parte sostanziale del rapporto controverso.
- Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull'assetto sostanziale degli interessi definito dal provvedimento corretto; di conseguenza non vi è soccombenza tecnica e non possono essere liquidate le spese del procedimento, anche se una parte vi abbia resistito.
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