Sentenza del 22/09/2016 n. 5399 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - Intimazione di pagamento - Invio diretto da parte del concessionario - Legittimità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta legittima. L'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 richiama l'art. 26 dello stesso decreto, il quale consente al concessionario della riscossione di notificare gli atti mediante invio diretto del plico postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, la modalità utilizzata è idonea e conforme alla legge. La contestazione del contribuente è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la legittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, senza ricorrere alle forme ordinarie di notificazione tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale modalità non fosse valida.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'intimazione di pagamento e rinvia, per la relativa notificazione, alle modalità previste dall'art. 26 del medesimo decreto.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
Consente la notificazione degli atti della riscossione mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento. Non è quindi necessaria, in ogni caso, la notificazione tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
Massime di principio
- Quando la legge richiama espressamente le modalità di notificazione previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, il concessionario può procedere direttamente all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
- La notificazione diretta tramite raccomandata è, in linea generale, valida se risulta dimostrato l'invio del plico e la relativa ricezione secondo le regole postali applicabili.
- La mera assenza di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore non rende automaticamente invalida l'intimazione di pagamento.
- In casi analoghi, la contestazione deve concentrarsi su eventuali irregolarità concrete, come mancata ricezione, indirizzo errato, assenza della prova di consegna o inosservanza delle formalità postali, e non soltanto sulla modalità di invio diretto.
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