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Sentenza

Sentenza n. 16418/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese legali, per complessivi € 4.675,80, liquidate in due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, deducendo che il Ministero non aveva pagato le spese legali liquidate, per complessivi € 4.675,80, da due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza. Le sentenze non erano state impugnate ed erano state notificate al Ministero. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando documentalmente il mancato pagamento e dichiarando l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà intervenire, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, ed eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando risulta documentalmente che l’Amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di adempiere entro il termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare l’importo ancora dovuto e di adottare gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato; l’intervento può essere subordinato a un’istanza del creditore presentata dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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