Cassazione Penale, Sentenza n. 36576/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della misura di confisca della somma di denaro sequestrata. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della confisca per mancata specificazione della base giuridica (art. 240 cod. pen. vs art. 240-bis cod. pen.): se si fosse trattato di confisca ex art. 240 non sarebbe stato dimostrato il rapporto eziologico tra reato e somma; se si fosse trattato di confisca ex art. 240-bis la somma di 500 euro non sarebbe sproporzionata rispetto all'attività dichiarata (venditore ambulante) e non sarebbero stati compiuti accertamenti sui presupposti di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che il Tribunale di Roma aveva motivato la confisca richiamando la mancata giustificazione della provenienza della somma da parte dell'imputato e l'incompatibilità della somma con l'assenza di un lavoro stabile, configurando così i presupposti previsti dall'art. 240-bis cod. pen. (richiamato dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990). La Corte ha inoltre richiamato l'obbligo del giudice, in caso di patteggiamento con ablazione obbligatoria, di motivare sia il rigetto delle giustificazioni sulla provenienza sia l'esistenza di sproporzione tra patrimonio e reddito (richiamando giurisprudenza). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettato con ragioni non consentite ai fini di cassazione rispetto ai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In precedenza il Tribunale aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di 2,235 kg di cocaina) e aveva disposto la confisca della somma.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale richiamata come fattispecie di reato (detenzione di sostanza stupefacente, nel caso 2,235 kg di cocaina) rispetto alla quale è stato deciso il patteggiamento e la pena.
codice penale, art. 240
Confisca ordinaria: il ricorrente sosteneva che, se la confisca fosse stata disposta sulla base di questa norma, dovesse emergere un rapporto eziologico tra la somma e il reato; il giudice non ha ritenuto questo profilo decisivo nel caso concreto.
codice penale, art. 240-bis
Confisca per sproporzione/ablazione obbligatoria: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato i relativi criteri, motivando l'incompatibilità della somma con l'assenza di lavoro stabile e la mancata giustificazione della provenienza, elementi che giustificano la confisca ex art. 240-bis.
d.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis
Richiama e rende applicabile l'art. 240-bis cod. pen. nell'ambito delle misure patrimoniali connesse ai reati in materia di stupefacenti; il Tribunale ha fondato la confisca su tale richiamo.
art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.)
Origine normativa della disposizione oggi richiamata come art. 240-bis; la Corte segnala l'obbligo del giudice, in ipotesi di ablazione obbligatoria, di motivare sulla non attendibilità delle giustificazioni e sulla sproporzione rispetto al reddito.
codice di procedura penale, art. 129
Norma richiamata dal ricorrente come presunta mancata valutazione; dalla motivazione della Corte non risulta che l'inosservanza di tale specifico accertamento abbia invalidato la decisione di confisca.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita le ragioni ammissibili di impugnazione in cassazione contro le sentenze di patteggiamento; la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto con ragioni non consentite da questa disposizione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021 (Sizyu, Rv. 281358)
Precedente richiamato per il principio secondo cui, in caso di patteggiamento con ablazione obbligatoria, il giudice deve motivare sia sul perché ritenga non attendibili le giustificazioni sulla provenienza del denaro sia sull'esistenza della sproporzione tra patrimonio e reddito.
Massime di principio
- In ipotesi di patteggiamento con confisca, il giudice deve indicare chiaramente la base normativa (es. art. 240 vs art. 240-bis) e motivare sia l'incredibilità delle giustificazioni sulla provenienza dei beni sia l'esistenza della sproporzione rispetto al reddito o all'attività economica.
- La confisca ex art. 240-bis è legittima anche per somme di importo modesto quando il giudice accerta l'assenza di spiegazioni credibili sulla provenienza e una sproporzione rispetto ai mezzi di vita dichiarati.
- In cassazione contro sentenze di patteggiamento le possibilità di impugnazione sono tassative (art. 448 c.p.p.); questioni di fatto o genericità nelle motivazioni comportano spesso l'inammissibilità del ricorso.
- Per opporsi efficacemente a una confisca è necessario documentare la provenienza lecita del denaro e la compatibilità con redditi e attività (es. buste paga, contratto di lavoro, estratti conto), chiedendo al giudice di valutare espressamente tali elementi.
- Se si intende contestare la base giuridica della confisca, occorre sollevare la questione tempestivamente e in modo specifico nei gradi precedenti, indicandone le conseguenze giuridiche (es. onere di provare il nesso eziologico per art. 240).
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