Cassazione Civile, Ordinanza n. 09998/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il classamento e la determinazione della rendita catastale di vari aerogeneratori facenti parte di un parco eolico. In primo grado erano stati respinti i ricorsi contro gli avvisi di classamento; in appello la CTR ha ritenuto eccessiva la rendita attribuita dall'Ufficio, sia perché il coefficiente di obsolescenza tecnologica e funzionale era stato applicato solo alla componente "navicella-rotore" e non all'intero impianto, sia perché la rendita ridotta restava comunque superiore a quella attribuita dall'Agenzia ad altri impianti eolici similari vicini. La CTR ha quindi determinato in via comparativa una rendita congrua per ciascun aerogeneratore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 1 della l. n. 190/2014, sostenendo in sostanza l'erroneità dei criteri usati dalla CTR nella stima catastale e nel deprezzamento dell'impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per la disciplina applicabile ai parchi eolici realizzati prima del 1° gennaio 2016, la rendita catastale deve essere determinata mediante stima diretta considerando l'intero impianto, comprensivo sia delle componenti immobiliari sia di quelle impiantistiche strutturalmente connesse e non separabili senza pregiudizio alla funzione produttiva. Ne consegue che il deprezzamento per obsolescenza e stato d'uso non può essere riferito alla sola navicella-rotore, ma deve riguardare l'intero impianto. Inoltre, la censura dell'Ufficio sulla valutazione comparativa con altri impianti vicini è stata ritenuta diretta a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Le spese sono state compensate in ragione della novità dell'orientamento richiamato, e non è stato applicato il contributo unificato essendo la parte soccombente un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 28 del d.P.R. 12 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come norma sulla rendita catastale e sulla stima diretta degli immobili speciali, applicata secondo i criteri elaborati dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza per i parchi eolici.
art. 1, l. 23 dicembre 2014, n. 190
È stato considerato non come disposizione dotata di vera efficacia retroattiva per gli accertamenti anteriori, ma al più come parametro di riferimento; la Corte ha comunque valorizzato il rinvio alle istruzioni della circolare catastale del 2012.
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha segnato il mutamento normativo per gli immobili a destinazione speciale e particolare dal 1° gennaio 2016, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249
È la base normativa della stima diretta per opifici e immobili speciali, richiamata per affermare che la rendita si determina considerando le caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare.
artt. 15 e seguenti del Regolamento catastale
Richiamati dalla circolare 6/2012 per descrivere il procedimento diretto di determinazione della rendita in base al reddito lordo ordinario, al netto delle spese.
artt. 27 e seguenti del Regolamento catastale
Richiamati dalla circolare 6/2012 per il procedimento indiretto fondato sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione con coefficiente di deprezzamento.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli impianti eolici anteriori al 1° gennaio 2016, devono essere computate tutte le componenti dell'aerogeneratore strutturalmente connesse alla funzione produttiva, anche se fisicamente amovibili, perché integrano l'unità immobiliare nella sua funzione complessiva.
- Il deprezzamento per obsolescenza tecnologica e funzionale deve essere applicato all'intero impianto e non a una sola parte di esso, quando la stima abbia ad oggetto un complesso unitario destinato alla produzione di energia.
- Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 hanno valore innovativo per il futuro; per gli accertamenti precedenti possono al più essere utilizzate come parametro interpretativo, ma non impongono retroattivamente l'esclusione di tutte le componenti impiantistiche.
- Quando la decisione di merito fonda la determinazione della rendita anche su una valutazione comparativa tra beni similari, una censura che miri a rimettere in discussione quel giudizio sostanziale è inammissibile in cassazione se sollecita un nuovo apprezzamento del fatto.
- In tema di stima catastale diretta degli immobili speciali, il criterio deve tenere conto del costo di ricostruzione e del deprezzamento riferito allo stato attuale dell'unità, con correttivi coerenti con la tipologia delle singole componenti e con l'epoca censuaria di riferimento.
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