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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2061

Regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio dell'11 novembre 2021 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026)

Normativa europea32021R2061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra alcuni Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Mauritania. L’atto si rende necessario perché il precedente protocollo era in scadenza e il nuovo protocollo è stato firmato il 15 novembre 2021 con applicazione provvisoria dalla stessa data. Le quote, le licenze e i limiti di pescherecci per ciascuna categoria sono distribuiti in modo puntuale tra gli Stati membri beneficiari. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 15 novembre 2021.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania 2021-2026.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione cui sono assegnate possibilità di pesca nelle acque della Repubblica islamica di Mauritania in base al protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra UE e Mauritania. Riguarda la ripartizione di tonnellate, licenze annuali e trimestrali per specifiche categorie di pescherecci e specie/attrezzi di pesca, nonché i limiti massimi di unità operative contemporaneamente autorizzate nelle acque mauritane. Si applica dal 15 novembre 2021, data della firma del protocollo; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Non disciplina in generale l’accesso di operatori privati al mercato, ma l’allocazione intra-UE delle quote e licenze derivanti dall’accordo internazionale.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Mauritania (2021-2026)

Il regolamento disciplina la distribuzione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania. L’atto si inserisce nel rinnovo dell’accordo, in considerazione della scadenza del protocollo precedente il 15 novembre 2021 e della firma del nuovo accordo e del nuovo protocollo avvenuta in pari data, con applicazione provvisoria.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Mauritania, approvato con regolamento (CE) n. 1801/2006 e applicato provvisoriamente dall’8 agosto 2008. Poiché il protocollo vigente stava per scadere, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo e un nuovo protocollo; i negoziati, svolti tra settembre 2019 e luglio 2021, si sono conclusi con la sigla del 28 luglio 2021 e la firma del 15 novembre 2021. Il regolamento serve quindi a rendere operativa la ripartizione interna delle risorse di pesca ottenute dall’Unione nel rapporto convenzionale con la Mauritania.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda gli Stati membri beneficiari delle possibilità di pesca assegnate dall’Unione per operare nelle acque mauritane. Non introduce regole generali di accesso al mercato o all’attività di pesca, ma ripartisce specificamente quote, quantità di riferimento, licenze annuali e trimestrali, nonché limiti massimi di pescherecci contemporaneamente presenti in ciascuna categoria. L’oggetto è dunque l’allocazione interna, tra Stati membri, delle opportunità economiche derivanti dal protocollo internazionale.

Ripartizione delle quote e delle licenze

Per la categoria 1, relativa ai pescherecci per la pesca di crostacei, esclusi aragoste e granchi, sono assegnate 4 150 tonnellate alla Spagna, 600 tonnellate all’Italia e 250 tonnellate al Portogallo; il numero massimo consentito è di 15 pescherecci contemporaneamente nelle acque mauritane.

Per la categoria 2, relativa a pescherecci da traino non congelatori e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello, la Spagna riceve 6 000 tonnellate, con un massimo di 4 pescherecci.

Per la categoria 2 bis, relativa ai pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello, la Spagna riceve 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamari e 600 tonnellate di seppie; il tetto operativo è di 6 pescherecci.

Per la categoria 3, relativa a specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino, alla Spagna sono assegnate 3 000 tonnellate, con massimo 6 pescherecci.

Per la categoria 4, relativa alle tonniere con reti a circuizione, il quantitativo di riferimento è di 14 000 tonnellate e le licenze annuali sono ripartite in 17 per la Spagna e 12 per la Francia.

Per la categoria 5, relativa alle tonniere con lenze e canne e ai pescherecci con palangari di superficie, il quantitativo di riferimento è di 7 000 tonnellate; sono previste 14 licenze annuali per la Spagna e 1 per la Francia.

Per la categoria 6, relativa ai pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica, sono assegnate quote a Germania, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Irlanda, con una distribuzione dettagliata di tonnellate per ciascuno Stato membro. Inoltre, per tutto il periodo di applicazione del protocollo, sono attribuite licenze trimestrali in numero prefissato a ciascuno di tali Stati membri. È inoltre previsto che gli Stati membri comunichino alla Commissione la disponibilità di eventuali licenze trasferibili ad altri Stati membri. Il numero massimo di unità contemporaneamente operanti nella zona mauritana è fissato in 19 pescherecci.

Per la categoria 7, relativa ai pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca, l’Irlanda riceve 15 000 tonnellate. Se tali possibilità non vengono utilizzate, esse possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di quest’ultima. Il numero massimo di pescherecci è pari a 2.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 15 novembre 2021, in coerenza con la firma del protocollo. Il testo sottolinea l’esigenza di assicurare continuità alle attività di pesca dell’Unione nella zona mauritana e di evitare interruzioni economiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e contesto dell’atto

Il regolamento dà attuazione, sul piano della ripartizione interna all’Unione, alle possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo UE-Mauritania 2021-2026. È adottato in continuità con il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca, già applicato provvisoriamente dal 2008, in vista della scadenza del protocollo vigente il 15 novembre 2021.

Ripartizione delle possibilità di pesca per categoria

L’articolo 1 distribuisce tra gli Stati membri le quote e le licenze per ciascuna categoria di pesca. Sono previste, tra le altre, assegnazioni per: categoria 1 (crostacei, esclusi aragoste e granchi) a Spagna 4 150 tonnellate, Italia 600 tonnellate e Portogallo 250 tonnellate, con massimo 15 pescherecci; categoria 2 (nasello con traino non congelatore e palangari di fondo) alla Spagna 6 000 tonnellate, con massimo 4 pescherecci; categoria 2 bis (traino congelatore per nasello, calamari e seppie) alla Spagna 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamari e 600 tonnellate di seppie, con massimo 6 pescherecci; categoria 3 (specie demersali diverse dal nasello) alla Spagna 3 000 tonnellate, con massimo 6 pescherecci.

Licenze per tonniere e palangari di superficie

Per la categoria 4, relativa alle tonniere con reti a circuizione, è previsto un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate e l’assegnazione di 17 licenze annuali alla Spagna e 12 alla Francia. Per la categoria 5, relativa a tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie, il quantitativo di riferimento è 7 000 tonnellate, con 14 licenze annuali alla Spagna e 1 licenza annuale alla Francia.

Ripartizione per la pesca pelagica congelata

Per la categoria 6, relativa ai pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica, sono assegnate quote a Germania, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Irlanda per un totale di tonnellate specificate nel testo; inoltre, per il periodo di applicazione del protocollo, sono attribuite licenze trimestrali in numero predeterminato per ciascuno di tali Stati membri. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se talune licenze possano essere messe a disposizione di altri Stati membri. In tale categoria è ammesso al massimo 19 pescherecci alla volta nelle acque mauritane.

Pesca pelagica fresca e trasferimento tra categorie

Per la categoria 7, relativa ai pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca, l’Irlanda riceve 15 000 tonnellate. Se tali possibilità di pesca non vengono utilizzate, esse possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di quest’ultima. In questa categoria possono operare al massimo due pescherecci alla volta nelle acque mauritane.

Decorrenza, applicazione diretta e urgenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 15 novembre 2021, data della firma del protocollo. L’urgenza è giustificata dall’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona mauritana e dall’esigenza di evitare interruzioni delle attività. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica comune della pescarelazioni esterne

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