Regolamento (UE) 2021/1959
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1959 del Consiglio dell'11 novembre 2021 che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1959 aggiorna l'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 sulle sanzioni UE contro il Venezuela. Alla luce del riesame delle misure restrittive, il Consiglio mantiene l'inserimento in elenco di tutte le persone interessate e rivede le motivazioni per 26 soggetti. Il provvedimento non introduce nuove misure sostanziali generali, ma consolida e aggiorna il regime sanzionatorio individuale esistente. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento dell'elenco di persone soggette a misure restrittive nel quadro delle sanzioni UE nei confronti del Venezuela.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, per le quali sono mantenute le misure restrittive e aggiornate le motivazioni di inserimento; non riguarda la popolazione venezuelana in generale. Il provvedimento opera nel contesto delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela e può essere oggetto di revoca in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1959 del Consiglio: misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Il regolamento interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti del Venezuela, adottato a fronte della persistente crisi politica, economica, sociale e umanitaria e delle azioni che compromettono democrazia, Stato di diritto e diritti umani. Il Consiglio, dopo il riesame periodico previsto dal regolamento (UE) 2017/2063, conferma il mantenimento delle misure restrittive e aggiorna le ragioni dell'inserimento in elenco per alcune persone.
Contesto e finalità
I considerando ricordano che il Consiglio aveva già prorogato le misure fino al 14 novembre 2021 con la decisione (PESC) 2020/1700. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1696, che aveva aggiornato le motivazioni di 14 persone, e il regolamento (UE) 2021/275, con cui erano state designate 19 persone. Il presente atto si inserisce quindi in una sequenza di aggiornamenti mirati del regime restrittivo UE.
Riesame delle misure e mantenimento delle designazioni
Il Consiglio dichiara di aver riesaminato le misure restrittive in vigore conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063. A esito di tale riesame, ritiene che le misure debbano essere mantenute nei confronti di tutte le persone elencate e che le motivazioni relative a 26 persone debbano essere aggiornate. Il regolamento ribadisce espressamente che tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate qualora si registrino progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.
Contenuto normativo: modifica dell'allegato IV
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 secondo quanto specificato nell'allegato al regolamento di esecuzione. In pratica, sono sostituite le voci corrispondenti a 26 soggetti, tra cui esponenti politici, militari, giudiziari e di apparati di sicurezza, con aggiornamento delle informazioni identificative e delle motivazioni di inserimento. Le nuove motivazioni richiamano, in sintesi, il coinvolgimento in violazioni gravi dei diritti umani, repressione dell'opposizione democratica, usurpazione di poteri costituzionali, manipolazione del processo elettorale e indebolimento dello Stato di diritto.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici e professionali, il regolamento rileva principalmente ai fini del controllo delle liste sanzionatorie, del congelamento di eventuali fondi e risorse economiche e della verifica delle controparti riconducibili alle persone elencate nel regime UE per il Venezuela. L'atto non introduce una disciplina generale di settore, ma consolida un insieme di misure individuali che richiedono attenzione nelle attività di compliance, KYC, due diligence e screening sanzionatorio.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Sono sostituite le voci 1, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53 e 55, con aggiornamento delle informazioni identificative e delle motivazioni relative alle persone inserite in elenco.
Mantenimento delle misure restrittive e aggiornamento delle motivazioni
Dai considerando emerge che il Consiglio, a seguito del riesame ex articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063, mantiene le misure restrittive nei confronti di tutte le persone elencate e aggiorna le motivazioni relative a 26 persone. È ribadito che le misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi democratici e nel rispetto dei diritti umani.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto sanzionatorio Venezuela
I considerando richiamano la decisione (PESC) 2020/1700, che ha prorogato fino al 14 novembre 2021 le misure restrittive in vigore, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1696, che aveva modificato le motivazioni di 14 persone, nonché il regolamento (UE) 2021/275, con il quale erano state designate 19 persone.
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