Regolamento (UE) 2021/1964
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione dell’11 novembre 2021 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e rende vincolanti, per un arco temporale limitato, le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono usare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base secondo Solvency II. Le informazioni comprendono le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, distinti per valuta e, per questi ultimi, per mercato assicurativo nazionale. La Commissione sottolinea l’urgenza di rendere immediatamente disponibili tali dati e la necessità di uniformità prudenziale tra imprese e Stati membri.
Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2021 al 30 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, nonché dei fondi propri di base. L’applicazione riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2021 e il 30 dicembre 2021; le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina esclusioni soggettive ulteriori rispetto al perimetro generale Solvency II.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione
Il regolamento stabilisce, in via temporanea, le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nell’ambito di Solvency II. La finalità è garantire condizioni uniformi di calcolo, coerenza prudenziale e disponibilità immediata di dati di mercato aggiornati per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2021 al 30 dicembre 2021.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e precisa che le informazioni tecniche servono per applicare la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità. Nei considerando si evidenzia che tali dati derivano dai mercati di fine settembre 2021, trasmessi dall’EIOPA il 5 ottobre 2021 e pubblicati nello stesso giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione soggette alla direttiva Solvency II. L’oggetto del calcolo comprende le riserve tecniche e i fondi propri di base; più in particolare, le imprese devono usare le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. L’ambito è dunque tecnico-contabile e prudenziale, non già autorizzatorio o sanzionatorio.
Periodo di applicazione
L’articolo 1, paragrafo 1, circoscrive l’applicazione alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2021 al 30 dicembre 2021. L’articolo 2 dispone inoltre che il regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2021, così da assicurare un trattamento uniforme delle segnalazioni e impedire difformità dovute alla data di invio alle autorità competenti.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, individua le tre categorie di dati tecnici da utilizzare per ciascuna valuta interessata:
- le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I, per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- gli spread fondamentali di cui all’allegato II, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
- gli aggiustamenti per la volatilità di cui all’allegato III, per il calcolo dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Struttura degli allegati
L’allegato I riporta i valori della curva dei tassi privi di rischio per molte valute, con orizzonte di durata residua fino a 150 anni. L’allegato II disciplina gli spread fondamentali per due grandi categorie di esposizioni: verso amministrazioni centrali e banche centrali, e verso enti finanziari; per questi ultimi i valori sono ulteriormente distinti per valuta, classe di merito di credito e durata. L’allegato III fornisce gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, espressi in punti base.
Regole specifiche sugli spread fondamentali
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread fondamentali si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; per durate da 11 a 30 anni, gli spread da utilizzare sono quelli corrispondenti alla durata di 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, l’allegato II distingue i valori per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III attribuisce un valore di aggiustamento per la volatilità a ciascuna combinazione di valuta e mercato assicurativo nazionale. Per gli Stati dell’area euro indicati, l’aggiustamento è pari a 3 punti base; sono previsti valori specifici anche per altre valute, come 14 per la corona ceca, 55 per la corona danese, 4 per il fiorino ungherese, 10 per la corona svedese, 0 per la kuna, -7 per il lev, 5 per la lira sterlina, 1 per il leu rumeno, 5 per lo zloty, -6 per la corona islandese, 33 per la corona norvegese, 8 per il franco svizzero, 8 per il dollaro australiano, 38 per il dollaro canadese, 36 per lo yuan renminbi, 2 per il dollaro di Hong Kong, 23 per il dollaro USA e 6 per lo yen.
Entrata in vigore, efficacia e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La norma ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata rilevanza operativa per le imprese soggette a Solvency II.
Disposizioni principali
Uso obbligatorio delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 (art. 1, par. 1).
Componenti delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (art. 1, par. 2 e allegati I, II e III).
Riferimenti alla direttiva Solvency II
Le informazioni tecniche sono utilizzate per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Fonti dei dati e urgenza di adozione
I considerando precisano che le informazioni tecniche si basano sui dati di mercato di fine settembre 2021, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 5 ottobre 2021 e pubblicati nello stesso giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Il regolamento è adottato con urgenza per garantire disponibilità immediata e certezza giuridica.
Applicazione temporale uniforme
Il regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2021, così da assicurare che le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti (art. 2 e considerando 4).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 2).
Contenuto degli allegati
L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per numerose valute; l’allegato II riporta gli spread fondamentali per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e verso enti finanziari, distinti per valuta, durata e classe di merito di credito; l’allegato III indica gli aggiustamenti per la volatilità per valuta e mercato assicurativo nazionale, espressi in punti base.
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