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Sentenza

Sentenza n. 1742/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza n. 1892/2024 pubbl. il 10/04/2024 RG n. 1516/2024 del Tribunale di Milano passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il credito per carta docente relativo all'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 1892/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere euro 500,00, oltre alle spese legali, a titolo di carta docente per l'anno scolastico 2023/2024. Il Ministero non aveva adempiuto spontaneamente. È stato chiesto di ordinare l'esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di liquidare le spese del giudizio. Il ricorso era stato depositato senza la prova della notificazione, successivamente acquisita con la costituzione del Ministero, che ha dato atto della notifica avvenuta il 21 febbraio 2025. Il Collegio ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori legittimamente dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione: l'importo del capitale residuo e degli interessi deve essere determinato secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. Trascorso inutilmente il termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore entro i successivi sessanta giorni e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Le spese di lite sono state compensate integralmente, poiché il ricorrente non aveva depositato inizialmente la prova della notificazione del ricorso; il contributo unificato è stato posto a carico dell'Amministrazione solo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e i parametri stabiliti dalla legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato, se dovuto nel giudizio di ottemperanza, è posto a carico dell'Amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha natura esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza rideterminarne autonomamente il contenuto.
  • Nell'ottemperanza per il pagamento di somme di denaro, l'Amministrazione deve eseguire il titolo entro il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, il creditore può agire per l'esecuzione coattiva mediante il giudizio di ottemperanza.
  • L'importo indicato dal creditore non vincola l'Amministrazione in sede di ottemperanza: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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