Cassazione Penale, Sentenza n. 23442/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/12/2023 con cui la Corte di assise d'appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza di riconoscimento del vincolo di continuazione tra il reato di omicidio volontario commesso il 26/09/1996 e il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso commesso fino al 1998. Bianco deduce violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.), sostenendo che la sentenza di merito avrebbe valorizzato come prova della sua affiliazione al clan solo la consumazione dell'omicidio (mancando contegni materiali anteriori) e censurando una presunta contraddittorietà sull'epoca e sul grado di intraneità nell'associazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la questione infondata: l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi di giurisprudenza secondo i quali la continuazione tra reato associativo e reati-fine sussiste solo se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipe si determinò a entrare nel sodalizio; inoltre va esclusa la continuazione per reati-fine di natura occasionale o legati a eventi contingenti non immaginabili all'origine. La Corte ha anche ricordato che il giudice dell'esecuzione è vincolato agli accertamenti di fatto già definitivi del giudice della cognizione circa l'epoca di affiliazione del Bianco (anni 1986/1987) e non può riesaminare il giudicato; l'omicidio del 1996 è stato ritenuto non programmato sin dall'origine e in parte occasionale, perciò non può essere posto in continuazione con il reato associativo. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come clausole di impugnazione in cassazione: lett. b) per violazione di legge e lett. e) per vizio di motivazione; il ricorso era fondato su tali censure ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata.
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369
Giurisprudenza che afferma che la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine si configura se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipe si determinò a entrare nel sodalizio; non è necessaria la programmazione alla costituzione dell'associazione.
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430
Prevede l'obbligo per il giudice di verificare con attenzione la programmazione unitaria dei reati-fine al momento dell'ingresso del partecipe nel sodalizio per evitare automatismi nel riconoscimento della continuazione e del beneficio sanzionatorio.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334 - 02
Stabilisce che non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati-fine che, pur rientrando nelle attività del sodalizio, sono legati a circostanze contingenti e occasionali non programmabili all'origine.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine richiede che i reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee generali, al momento in cui il soggetto si determinò a entrare nel sodalizio; non basta la mera appartenenza anteriore se non esiste prova di una programmazione unitaria
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato agli accertamenti definitivi del giudice della cognizione e non può travolgere il giudicato rendendo una diversa valutazione di merito sull'esistenza, le modalità o l'epoca dei reati già definiti
- I reati-fine di natura occasionale o dipendenti da eventi contingenti non sono, di regola, riconducibili alla continuazione con il reato associativo
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di dimostrare la programmazione originaria dei reati-fine al momento dell'ingresso nel sodalizio; dichiarazioni di collaboratori devono essere valutate nel loro contenuto temporale e probatorio complessivo
- In situazioni con condanne definitive temporaneamente distanziate tra associazione e reati-fine, il giudice deve accertare se sussista un progetto criminoso unitario all'origine prima di riconoscere benefici collegati alla continuazione
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