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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5639 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e ILOR per il 1997, fondati su ricavi non contabilizzati e sulle sanzioni per dichiarazione infedele e omessa fatturazione. Il Consorzio sosteneva, principalmente, di avere agito quale delegato della Regione Siciliana nella realizzazione di un'opera pubblica e non come soggetto autonomo esercente attività imponibile; contestava inoltre la qualificazione come ente pubblico economico, la valutazione delle prove, l'utilizzo di elementi nuovi in appello e il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per i professionisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la qualificazione formale del Consorzio come ente pubblico istituzionale o economico non è decisiva: occorre verificare concretamente la natura delle attività svolte e delle operazioni effettuate. Nel caso specifico, l'incarico ai professionisti era stato conferito direttamente dal Consorzio, le fatture erano intestate al Consorzio, il finanziamento regionale era destinato a coprire le spese sostenute dall'ente e il decreto regionale prevedeva che i lavori fossero eseguiti dal Consorzio in piena autonomia e responsabilità. Non è stata quindi provata una delegazione amministrativa della Regione idonea a imputare a quest'ultima le operazioni. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili, tra l'altro per difetto di autosufficienza, novità delle questioni e richiesta di una nuova valutazione del merito. Il Consorzio è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge regionale Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1, art. 2

    Qualifica i Consorzi ASI siciliani come enti di diritto pubblico non economico, sottoposti alla vigilanza regionale.

    La qualificazione regionale non esclude automaticamente l'imposizione: ai fini fiscali devono essere esaminate in concreto le attività e le operazioni svolte.

  • Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36

    Attribuisce ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale la qualifica di enti pubblici economici.

    La qualificazione come ente pubblico economico può incidere sulla valutazione della prevalenza dell'attività commerciale, ma non determina da sola l'assoggettamento a imposta.

  • D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 20, convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237

    Prevede l'applicazione ai Consorzi della disciplina prevista per le società per azioni.

    La disciplina organizzativa non sostituisce l'accertamento concreto della natura delle operazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

  • TUIR, artt. 87, 88, 89, 95 e 108, nel testo vigente ratione temporis

    Gli enti pubblici sono soggetti all'imposizione secondo la natura e l'oggetto dell'attività effettivamente esercitata; le funzioni pubbliche non costituiscono attività commerciale, mentre le attività commerciali possono essere imponibili.

    L'esenzione riguarda le sole funzioni pubbliche e non si estende alle attività commerciali, anche quando siano esercitate da un ente pubblico. La commercialità va valutata in base all'attività effettiva, non soltanto allo statuto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    Per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale attività commerciali, sono rilevanti ai fini IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

    Un ente pubblico non è automaticamente escluso dall'IVA: occorre individuare concretamente le operazioni effettuate verso corrispettivo e verificare se siano svolte nell'esercizio di attività commerciale.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 4, paragrafo 5

    Gli enti pubblici non sono imponibili per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, salvo distorsioni concorrenziali rilevanti.

    L'esclusione opera solo quando l'ente agisce nell'ambito del regime pubblicistico proprio; non opera per attività svolte secondo le modalità proprie degli operatori economici privati.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58

    In appello non possono essere proposte domande nuove; è tuttavia consentita la produzione di nuovi documenti.

    L'Amministrazione non può mutare la causa della pretesa fiscale, ma può produrre documenti e dedurre elementi probatori che precisino fatti già posti a fondamento dell'accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

    Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle prove. Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto decisivo e dimostrare che, senza l'errore, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis, nel testo applicabile ratione temporis

    Richiedeva la formulazione di specifici quesiti di diritto e momenti di sintesi per i vizi motivazionali.

    Le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti decisivi adeguatamente indicati e documentati.

  • TUIR, art. 75, comma 4, nel testo vigente ratione temporis

    Prevedeva i requisiti di certezza e precisione per la deduzione dei costi.

    La deduzione dei costi deve essere richiesta tempestivamente nel giudizio di merito e adeguatamente documentata; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico sia fiscalmente imponibile non è sufficiente considerare la sua qualificazione normativa o statutaria: occorre esaminare l'attività concretamente svolta e le modalità con cui sono state effettuate le singole operazioni.
  • La natura pubblica dell'attività o la provenienza pubblica dei fondi non escludono automaticamente IVA e imposte sui redditi. Un finanziamento pubblico può costituire componente imponibile quando remunera o copre attività imputabili direttamente all'ente beneficiario.
  • Per dimostrare una delegazione amministrativa non bastano finanziamenti, rendicontazioni, indicazioni regionali o controlli pubblici: occorrono una base normativa e un atto formale di delega o concessione che definiscano poteri, limiti e imputazione delle obbligazioni.
  • L'intestazione delle fatture, il soggetto che conferisce gli incarichi e il soggetto che opera con autonomia e responsabilità sono elementi probatori rilevanti per individuare il soggetto cui imputare fiscalmente l'operazione.
  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove. Le censure devono indicare con precisione il fatto decisivo ignorato o travisato e dimostrare che la sua considerazione avrebbe condotto necessariamente a una decisione diversa.
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto devono essere sollevate e documentate nei precedenti gradi di giudizio; dedurle per la prima volta in cassazione comporta normalmente l'inammissibilità.
  • In appello tributario l'Amministrazione non può modificare la causa della pretesa, ma può produrre nuovi documenti e utilizzare elementi probatori ulteriori se questi specificano una contestazione già contenuta nell'avviso di accertamento.
  • Quando un ente svolge contemporaneamente funzioni istituzionali e attività economiche, è necessario separare le due categorie e assoggettare a imposizione le operazioni commerciali effettivamente individuate, anche se collegate alla realizzazione di un'opera pubblica.

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