Sentenza n. 310/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 691/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 691/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore dell'amministrazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deduceva la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione al Ministero e il persistente inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza presupposta, della sua notificazione all’amministrazione e della persistente inosservanza delle statuizioni giudiziali fonda l’accoglimento della domanda e l’ordine di esecuzione rivolto all’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
- L’ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall’amministrazione, che va detratto dalle prestazioni ancora dovute.
- La persistente inadempienza dell’amministrazione soccombente giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza.
Come è indicizzato
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