Sentenza del 21/04/2017 n. 10117 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'accertamento induttivo relativo all'anno 2005, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. In particolare, hanno contestato la legittimità di un accertamento integrativo o sostitutivo fondato, a loro avviso, su elementi già conosciuti dall'Ufficio; la carenza di specificità dell'appello era stata rilevata dalla Commissione tributaria regionale; l'assenza dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo; l'utilizzo di uno studio universitario per determinare la resa del latte ovino; l'insufficiente motivazione sulla percentuale di resa; e la mancata sottrazione delle rimanenze finali dal totale dei ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché i contribuenti non avevano riprodotto la documentazione necessaria a dimostrare che gli elementi utilizzati nell'accertamento integrativo fossero già noti all'Ufficio. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché l'appello si limitava a richiamare per relationem le difese di primo grado senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata. Il quinto motivo è rimasto travolto da tale decisione ed è stato dichiarato inammissibile. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per mancata riproduzione degli elementi documentali sia perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Il settimo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'accertamento riguardava i ricavi determinati in base alle rese e non aveva modificato il trattamento delle rimanenze finali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4
L'accertamento integrativo o sostitutivo è soggetto alla disciplina dell'art. 43 anche quando il nuovo atto sostituisce materialmente quello originario. Il contribuente che contesta la novità degli elementi deve indicare e documentare specificamente che tali elementi erano già conosciuti dall'Ufficio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo. La relativa contestazione deve essere formulata in modo specifico e tempestivo, confrontandosi con le ragioni della sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'appello tributario deve contenere motivi specifici. Il mero rinvio alle difese svolte nel ricorso introduttivo non soddisfa, di regola, l'onere di impugnare puntualmente la decisione di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 342
L'atto di appello deve individuare le parti della decisione contestate e le ragioni della contestazione; un richiamo generico agli atti precedenti non è sufficiente.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. Tuttavia, nel caso concreto, la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo d'appello era stato ritenuto non specifico.
T.U.I.R., art. 92
Le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono alla formazione del reddito. La norma non impone però una nuova sottrazione delle rimanenze quando l'accertamento abbia riguardato esclusivamente i ricavi calcolati sulla base delle rese.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
In cassazione occorre qualificare correttamente il vizio denunciato, rispettare l'onere di autosufficienza e non utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti.
Massime di principio
- Chi contesta un accertamento integrativo deve dimostrare concretamente, richiamando e riproducendo la documentazione pertinente, che gli elementi posti a base del nuovo atto erano già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.
- L'appello tributario deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: il semplice rinvio alle argomentazioni del ricorso introduttivo può comportare l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove; le censure devono riguardare specifici errori di diritto o vizi motivazionali deducibili nei limiti previsti dalla legge.
- Quando l'accertamento induttivo determina i ricavi sulla base di rese produttive, occorre verificare quale sia esattamente l'oggetto del calcolo: se le rimanenze finali non sono state modificate, non è automaticamente dovuta una loro ulteriore sottrazione dai ricavi accertati.
- La contestazione dell'utilizzo di presunzioni o di studi tecnici deve essere sollevata tempestivamente e con motivi specifici; se il giudice d'appello ha rilevato la genericità dell'impugnazione, la questione può non essere più esaminata nel merito.
- L'onere di autosufficienza richiede di riportare nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale degli atti e dei documenti sui quali si fonda la censura; la loro mancata riproduzione può determinare l'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →