Sentenza n. 3203/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 176/2024 pubblicata in data 25.10.2024 dal Tribunale di Lecco-Sez. Lavoro, all'esito del procedimento n. RG. 439/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente l'importo di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato, per l'anno scolastico 2023/2024, a corrisponderle 500 euro mediante accredito sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, ma l'Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato l'importo dovuto; la ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa creditoria oggetto del giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante l'accreditamento dell'importo di 500 euro nelle more del processo. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, condannandolo al pagamento di 800 euro per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziario, da attribuire mediante la carta elettronica del docente.
art. 112 c.p.a.
La ricorrente ha esercitato l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la definizione del processo mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La notificazione del titolo all'Amministrazione rileva ai fini del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche.
art. 93 c.p.c.
spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento della disciplina delle spese di lite nel processo amministrativo e del rinvio alle disposizioni processuali civili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Disciplina l'onere relativo al contributo unificato secondo quanto indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziario e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, in quanto l'inadempimento ha reso necessaria l'azione processuale.
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