Sentenza del 29/11/2023 n. 33302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento TARSU notificati l'11.01.2013 per gli anni 2007-2011, sulla base della maggiore superficie accertata con sopralluogo della Polizia Municipale (mq. 780 + mq. 7688) rispetto alla superficie dichiarata dalla società (mq. 2030) nella denuncia originaria del 1992 relativa all'autosilo verticale. La società aveva chiesto l'esenzione/ esclusione dalla tassazione per le aree ritenute improduttive di rifiuti (art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993), dimostrando in giudizio con perizia e documentazione fotografica che si trattava di un parcheggio verticale automatizzato con presenza umana limitata al piano terra; la CTR ha invece ritenuto che la società non avesse provato di aver indicato nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione l'esistenza della causa di esenzione prevista dalla norma, requisito previsto dall'art. 62 comma 2, e perciò ha escluso il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 è subordinata sia all'indicazione nella denuncia originaria o di variazione sia al riscontro oggettivo/documentale dei requisiti. Ha ritenuto che la mancata produzione della denuncia che contenga l'indicazione dei presupposti esonerativi costituisce motivo preclusivo a fruire dell'esenzione, e che il Comune, anche se ha sollevato la questione solo in appello, non ha introdotto una nuova eccezione in senso stretto ma una specificazione della difesa ammissibile. Ha pertanto respinto le doglianze della società relative alla valutazione della prova materiale (perizia e foto), sottolineando che la questione decisiva era l'assenza dell'indicazione nella denuncia. Rigetta il ricorso; condanna la società al pagamento delle spese di lite pari a Euro 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2
La norma esclude dalla tassa locali e aree che non possono produrre rifiuti purché "tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate"; la Corte interpreta la disposizione nel senso che l'indicazione nella denuncia è condizione di ammissibilità dell'esenzione, integrando un onere d'informazione a carico del contribuente, oltre al successivo riscontro oggettivo/documentale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Prevede l'obbligo di denuncia da parte del contribuente; la Corte richiama che l'onere di indicare nella denuncia i presupposti esonerativi trova il fondamento in questa disposizione e condiziona il diritto all'esenzione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Regola il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello; la Corte distingue tra "eccezioni in senso stretto" (precluse) e mere difese/specificazioni che possono essere formulate in appello: nel caso il Comune ha legittimamente enucleato in appello la mancata prova dell'indicazione in denuncia come specifica difesa.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 345
Riferimenti alle regole sul contraddittorio, sulla motivazione e sull'onere probatorio nella fase di merito; la Corte valuta la motivazione della CTR alla luce del principio che la decisione è fondata sulla mancata indicazione in denuncia e non sull'erronea valutazione delle prove tecniche.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (modificato dalla L. n. 228 del 2012)
Norma citata in relazione alla liquidazione delle spese e del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Per ottenere esenzioni o esclusioni dalla tassa rifiuti previste dall'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, il contribuente deve indicare espressamente nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione la circostanza che giustifica il beneficio; l'indicazione è condizione di ammissibilità del diritto.
- L'indicazione in denuncia è distinta dalla prova in giudizio: anche se il contribuente prova in sede giudiziale la sussistenza materiali dei requisiti (es. struttura automatizzata), l'assenza di una preventiva indicazione nella denuncia può precludere l'esenzione perché impedisce all'ente impositore di verificare tempestivamente la situazione.
- Il Comune o l'ente impositore può, in appello, specificare e circostanziare contestazioni che in primo grado erano generiche; tali specificazioni, quando non costituiscono nuove "eccezioni in senso stretto", sono ammissibili.
- In processi tributari l'onere probatorio rimane in capo all'amministrazione per l'esistenza dell'obbligazione tributaria, ma l'onere d'informazione e documentazione rilevante per ottenere esenzioni grava sul contribuente; quindi la strategia prudente è sempre documentare e denunciare preventivamente qualunque condizione esonerativa.
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: presentare tempestiva denuncia/variazione che indichi esplicitamente il presupposto esonerativo, allegare documentazione tecnica (planimetrie, perizie asseverate, foto, istruzioni di esercizio dell'impianto), conservare ricevute di presentazione e, se possibile, sollecitare un sopralluogo preventivo del Comune per il riscontro oggettivo.
- Se la denuncia non è stata presentata, la parte dovrà comunque valutare tempestivamente in giudizio l'onere di dimostrare l'esistenza della denuncia (esibizione, ricevute, registrazioni) o dimostrare perché l'indicazione non fosse necessaria; tuttavia tale via è rischiosa e meno sicura rispetto alla preventiva segnalazione.
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