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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda due avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni d'imposta 2003 e 2004, emessi nei confronti della società poi fallita. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello la CTR aveva prima accolto l'appello della contribuente, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio tale decisione. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che l'Ufficio avesse provato, anche in via presuntiva, sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, essendo le società fornitrici prive di una reale struttura e qualificabili come cartiere, sia l'inesistenza oggettiva, perché la documentazione contabile risultava alterata e le fatture indicavano merce diversa da quella effettivamente scambiata. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, lamentando che la CTR non avesse svolto le verifiche indicate dalla precedente ordinanza di cassazione e non avesse esaminato le doglianze e le prove dedotte sulla reale esistenza delle operazioni, sulla buona fede e sull'onere probatorio dell'Ufficio; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tutte le specifiche censure contenute nel ricorso in riassunzione, incluso il tema dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il "minimo costituzionale" perché rendeva percepibile l'iter logico seguito: l'Ufficio aveva fornito prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni, e la divergenza tra merce consegnata e fatturata consentiva di desumere anche la consapevolezza dell'operazione fittizia. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR, avendo rigettato l'appello e ritenuto fondata la pretesa tributaria, aveva implicitamente disatteso le ulteriori doglianze di merito. La censura relativa all'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 è stata ritenuta inconferente, perché la norma riguarda solo i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, mentre qui era stata accertata anche l'inesistenza oggettiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta o apparente della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il rigetto della pretesa comporta il rigetto implicito delle censure di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Norma sulla motivazione della sentenza, evocata per sostenere la nullità, ma non ritenuta violata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dal giudice di rinvio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che il requisito sia stato rispettato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità per vizio di motivazione e omessa pronuncia.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    La Corte ne limita l'applicazione ai costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, escludendone la rilevanza quando sia accertata anche l'inesistenza oggettiva.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la sola insufficienza o sintetica esposizione delle ragioni decisorie.
  • Nel giudizio tributario, l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice si sia pronunciato sulla pretesa nel suo complesso, perché le censure di merito restano implicitamente respinte.
  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare che l'operazione non è mai avvenuta, anche mediante elementi indiziari o presuntivi; una volta accertata l'inesistenza oggettiva, la buona fede del contribuente non è configurabile nei termini prospettati dalla parte.
  • La disciplina dei costi relativi a operazioni inesistenti va applicata tenendo distinta l'inesistenza soggettiva da quella oggettiva: la norma richiamata in sentenza opera solo per i costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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