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Sentenza

Sentenza n. 4654/2026 - Roma, Sezione 3T

per la nomina di Commissario ad acta in merito alla integrale e corretta esecuzione delle sentenze nn.5470 e 18867/2025 del TAR Lazio

Giustizia amministrativa202506325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento inizialmente ritenuto inottemperante alle sentenze nn. 5470/2025 e 18867/2025 del TAR Lazio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione inottemperante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, assumendo l’inottemperanza dell’Accademia di Belle Arti di Roma alle sentenze nn. 5470/2025 e 18867/2025. Nel corso del giudizio l’Accademia ha documentato l’intervenuta esecuzione delle pronunce, mediante una nuova valutazione della commissione e l’adozione della relativa graduatoria. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’istanza, chiedendo tuttavia la condanna alle spese, sul presupposto che l’ottemperanza fosse intervenuta oltre i termini assegnati dal TAR.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza di nomina del commissario ad acta. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, divenuta priva di interesse dopo l’esecuzione delle sentenze da parte dell’amministrazione. Il Collegio ha compensato integralmente le spese della fase, ritenendo che l’andamento complessivo della vicenda contenziosa e l’intervenuta ottemperanza giustificassero tale compensazione. È stata disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell’ambito della decisione relativa alla fase di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio diretto alla nomina di un commissario ad acta, l’amministrazione esegue sopravvenutamente la pronuncia della cui attuazione si discute e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’istanza improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato può giustificare la compensazione delle spese della fase di ottemperanza, tenendo conto dell’andamento complessivo della vicenda contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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