Sentenza n. 8299/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: del verbale n. 102 del 2024 recante il provvedimento ex art. 14, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i. del 29.5.2024; del correlato provvedimento del 30.5.2024, prot. 2024/105209-VI_CA_00070; del decreto interdittivo ex art. 14, comma 2, del richiamato d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i., prot. 0001065 del 3.7.2024, trasmesso con nota in pari data, prot. n. U. 0010022; della comunicazione prot. n. U. 0010405 del 9.7.2024; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale e provvedimento di sospensione dell’attività per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, prescrizioni conseguenti e decreto ministeriale di interdizione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 29 maggio 2024, il provvedimento di sospensione dell’attività, le prescrizioni del 30 maggio 2024, il decreto interdittivo ministeriale del 3 luglio 2024 e la successiva comunicazione del 9 luglio 2024. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. In particolare, ha sostenuto che il verbale fosse contraddittorio, poiché richiamava sia la mancanza di protezioni verso il vuoto sia l’assenza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto, senza chiarire se la violazione riguardasse misure collettive o dispositivi di protezione individuale, né individuare i lavoratori interessati, le circostanze dell’accertamento e la gravità della violazione. Ha inoltre dedotto che le prescrizioni successive, indirizzate alla persona fisica qualificata come datore di lavoro, non potessero integrare la motivazione del verbale. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata del decreto interdittivo ministeriale, quale atto consequenziale fondato sul provvedimento di sospensione. Con il terzo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, comma 2-bis, 2 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per lesione dell’affidamento, violazione dei principi di proporzionalità, efficienza, tempestività, sicurezza giuridica e buona fede e violazione dell’art. 7 CEDU. La ricorrente ha sostenuto che il decreto interdittivo, adottato il 3 luglio 2024 dopo la revoca della sospensione intervenuta il 31 maggio 2024, fosse tardivo e ormai privo di effetti, poiché la durata dell’interdizione avrebbe dovuto coincidere con il periodo di efficacia della sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente chiara la contestazione contenuta nel verbale del 29 maggio 2024, riferita alla realizzazione di un tavolato al primo piano, a circa tre metri di altezza, in assenza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto, salvo la parte interessata dal ponteggio in fase di montaggio. Il riferimento è stato interpretato come relativo alla mancanza di misure di protezione collettiva, prioritarie rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 111, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008. La pronta rimozione delle difformità da parte dell’impresa è stata considerata elemento idoneo a confermare la comprensibilità dell’addebito. Il carattere grave della violazione non richiedeva una specifica motivazione ulteriore, poiché derivava direttamente dalla qualificazione legislativa contenuta nell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 mediante il rinvio all’allegato I. Sono state quindi respinte le censure relative alla mancata individuazione dei lavoratori e alle circostanze di tempo e luogo, ritenute inconferenti o congetturali rispetto all’omissione di misure collettive di protezione. È stato respinto anche il motivo di illegittimità derivata. Quanto al decreto interdittivo, il giudice ha affermato che esso ha natura meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge e costituisce esercizio di un potere vincolato: il Ministero non dispone di discrezionalità né sull’an dell’interdizione né sulla sua durata, che coincide con il periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il provvedimento può pertanto essere adottato anche successivamente alla revoca della sospensione, purché gli effetti interdittivi siano limitati al periodo in cui la sospensione è stata effettivamente operativa. La revoca della sospensione incide soltanto sulla durata dell’interdizione, facendola cessare, e non determina l’illegittimità del decreto sopravvenuto. Non è configurabile un legittimo affidamento dell’impresa su uno sviluppo procedimentale diverso, né la mera adozione successiva alla revoca integra tardività invalidante. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della costituzione soltanto formale delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
La violazione delle prescrizioni individuate dall’allegato I è qualificata direttamente dalla legge come grave e può fondare la sospensione dell’attività.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
“per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti”
L’interdizione dalla contrattazione pubblica discende direttamente dalla legge per il periodo di sospensione; il provvedimento ministeriale ha natura ricognitiva e vincolata, quanto sia nell’an sia nella durata.
art. 111, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008
Le misure di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall’alto sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del verbale è sufficiente quando descrive in modo comprensibile il piano di lavoro sopraelevato e l’assenza delle misure di protezione contro il rischio di caduta.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Nel caso deciso non è stata ravvisata una violazione dei doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione.
art. 2 l. n. 241/1990
Il richiamo ai termini e alla tempestività del procedimento non incide sulla validità del provvedimento interdittivo vincolato, adottabile anche dopo la revoca della sospensione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e tempestività non possono impedire l’adozione di un provvedimento meramente ricognitivo di un divieto legislativo, purché gli effetti siano limitati al periodo effettivo di sospensione.
circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006
La dedotta inosservanza degli indirizzi operativi sui termini di emanazione dell’interdittiva non determina l’illegittimità dell’atto quando la legge stabilisce direttamente presupposto e durata dell’interdizione.
Massime di principio
- Il provvedimento ministeriale di interdizione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 ha natura meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge ed è adottato nell’esercizio di un potere vincolato, senza discrezionalità né sull’an dell’interdizione né sulla sua durata.
- L’interdizione collegata alla sospensione dell’attività per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro può essere formalizzata anche dopo la revoca della sospensione, purché i suoi effetti siano circoscritti al periodo in cui la sospensione è stata effettivamente operativa.
- La revoca del provvedimento di sospensione incide sulla durata dell’interdizione, determinandone la cessazione, ma non rende di per sé illegittimo il successivo provvedimento ministeriale ricognitivo.
- Un verbale ispettivo soddisfa l’obbligo di motivazione quando descrive in modo concreto il lavoro svolto in quota e l’assenza delle misure di controllo del rischio di caduta, anche senza individuare singolarmente i lavoratori, qualora la violazione riguardi l’omessa predisposizione di misure di protezione collettiva.
- Quando la gravità della violazione è espressamente stabilita dalla legge mediante il rinvio a un apposito allegato normativo, l’amministrazione non è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione specifica sulla gravità dell’illecito.
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