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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1151/2023 pubblicata il 18/10/2023, notificata il 19/12/2023 e passata in cosa giudicata (come da attestazione del medesimo Tribunale del 12/3/2025);

Giustizia amministrativa202500195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1151/2023, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante l'emissione di tre buoni elettronici da 500 euro ciascuno. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'integrale ottemperanza del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha ordinato alle amministrazioni resistenti di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione del ricorrente l'importo dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di impartire gli ordini necessari per l'esecuzione.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del potere del giudice di ordinare all'amministrazione la piena esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni dello Stato; decorso tale termine, l'inerzia può essere fatta valere in sede di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua modalità e condizioni di attribuzione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, richiamate dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione da parte dell'amministrazione statale.
  • L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato, individuando le attività necessarie per rendere effettivo il comando giudiziale.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere subordinata a un'istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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